Lavoro di pubblica utilità sostitutivo e lavoro di pubblica utilità.
Differenze
Il lavoro di pubblica utilità ex art 54 di cui al d.lgs. n. 274 del 2000, espressamente richiamato dall’art. 186 Cod. Strada, si differenzia dal lavoro di pubblica utilità sostitutivo di cui all’art. 56-bis L. n. 689 del 1981, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022.
L’art. 186 cod. strada, che vieta la guida di veicoli in stato di ebbrezza, incrimina, a titolo di contravvenzione, la relativa infrazione, qualora sia accertato un tasso alcolemico di valore superiore alle soglie indicate nel suo comma 2.
Il successivo comma 9-bis stabilisce che, fuori dei casi previsti dal comma 2- bis (in cui dal fatto sia derivato un incidente stradale), le pene dell’arresto e dell’ammenda possano essere sostituite, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con la sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 d.lgs. n. 274 del 2000, da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale.
Il lavoro di pubblica utilità ha, in ogni caso, durata corrispondente a quella della pena detentiva irrogata e del ragguaglio a quest’ultima della pena pecuniaria, in ragione di un giorno di lavoro ogni 250 euro. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.
Com’è evidente, il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 186, comma 9- bis, cod. strada è istituto regolato autonomamente, ripercorrendo il paradigma della sanzione sostitutiva, ma calibrata sul modello previsto dall’art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000, di cui mutua le medesime modalità esecutive (prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze), con la sola deroga per cui, diversamente da quanto previsto nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada ha una «durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità».
Si è già osservato che il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada consiste in una pena che, a giudizio discrezionale del giudice di merito secondo i criteri dettati dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 13466 del 17/01/2017, Pacchioli, Rv. 269396; Sez. 4, n. 1015 del 10/12/2015, dep. 2016, Santori, Rv. 265799; Sez. 4, n. 16387 del 23/10/2014 dep. 2015, Caruso, Rv. 263385; Sez. 4, n. 15018 del 13/12/2013 dep. 2014, Cereghino, Rv. 261560), può tenere luogo della pena detentiva o pecuniaria inizialmente irrogata; la differenza rispetto alla pena prevista nei procedimenti dinanzi al giudice di pace consiste nel fatto che la pena irrogata, detentiva o pecuniaria, può essere ripristinata in caso di violazione degli obblighi.
La disciplina dettata dai novellati artt. 56-bis e 56-ter della legge 24 novembre 1981, n. 689, come introdotti dall’art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, riguarda la diversa figura del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, per l’effetto inerendo a un istituto distinto e autonomo rispetto al lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9- bis, cod. strada.
Di tanto è conferma in primo luogo nella regola introdotta dal legislatore della L. n. 150 del 2022, per mezzo dell’art. 20-bis cod. pen., secondo cui le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, tra queste il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, fatto «salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge», tra le quali rientra l’ipotesi regolata dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada.
E, d’altro canto, la diversa natura giuridica del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, come introdotto dalla c.d. “riforma Cartabia” nell’art. 56-bis della legge n. 689 del 1981, rispetto alla diversa figura dettata, per il procedimento dinanzi al giudice di pace, dall’art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000, è stata chiarita nella Relazione illustrativa dello “Schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari“, laddove si è ritenuto opportuno denominare le nuove pene sostitutive aggiungendo l’aggettivo «sostitutivo», con denominazione che rende immediatamente distinguibili le predette pene sostitutive da istituti analoghi e, tra questi, il lavoro di pubblica utilità, previsto come pena principale irrogabile dal giudice di pace o disposto nell’ambito della sospensione condizionale della pena o della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato.
La diversità dei due istituti si apprezza altresì in concreto, sol che si consideri che: i) solo per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, l’art. 56-ter L. n. 689 del 1981 prevede delle prescrizioni (comuni alle altre sanzioni sostitutive); ii) in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è dichiarata estinta la pena, laddove in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dall’art. 54 d.lgs. n. 74 del 2000, il giudice dichiara estinto il reato.
Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 41136 del 2024