La sospensione condizionale della pena è un beneficio disciplinato dagli artt. 163 e ss. del Codice penale che da luogo alla sospensione dell’esecuzione della pena inflitta.
“Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa“. (art. 163, comma 1 C.p.)
Dalla lettura del primo comma dell’art. 163 C.p. si evince che l’istituto della sospensione condizionale della pena si applica nei casi in cui la pena non sia superiore, nel complesso, a due anni di reclusione. In tal caso l’esecuzione della pena viene sospesa per cinque anni (in caso di delitti) o per due anni (in caso di contravvenzioni). L’applicazione del beneficio è rimesso alla valutazione discrezionale del Giudice (… il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa...).
Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione condizionale della pena può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi.
La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. (art. 164, comma 1, C.p.)
La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice, nell’infliggere una nuova condanna può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’articolo 163. (art. 164, comma 4, C.p.)
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. (art. 165, comma 1, C.p.).
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell’imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (Cass., Sez. 6, n. 25413 del 13/05/2016; Cass., Sez. 5, n. 14205 del 29/01/2015); sicché è illegittima la decisione con cui il giudice subordina la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno contestualmente liquidato, senza procedere, con apprezzamento motivato, alla valutazione, sia pure sommaria, delle condizioni economiche dell’imputato e della sua concreta possibilità di sopportare l’onere del risarcimento pecuniario (Cass., Sez. 5, n. 21557 del 02/02/2015; Cass., Sez. 2, n. 22342 del 15/02/2013; in senso parzialmente difforme, Cass., Sez. 2, n. 26221 del 11/06/2015, secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all’adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato; Cass., Sez. 6, n. 33020 del 08/05/2014, che ha precisato che il soggetto interessato può allegare, in sede esecutiva, la comprovata assoluta impossibilità dell’adempimento e il giudice valutare l’attendibilità e la rilevanza dell’impedimento dedotto); (in tal senso Cass. n. 48913/2018 e Cass. n.3024/2021).
La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente. (art. 165, comma 2, C.p.)
Se il condannato non commette altro delitto o contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi imposti dal Giudice, il reato si estingue. (art. 167, comma 1, C.p.)
Se, al contrario, il condannato commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi imposti dal Giudice, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto (art. 168, comma 1, C.p.).
Ugualmente la revoca è disposta nel caso in cui il condannato riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’articolo 163.
Qualora il condannato riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall’articolo 163, il giudice, tenuto conto dell’indole e della gravità del reato, può revocare l’ordine di sospensione condizionale della pena. (art. 168 comma 4, C.p.).