La rinuncia alla prescrizione
È pacifico che la rinuncia alla prescrizione sia un atto personalissimo riservato all’imputato, non rientrante, pertanto, nel novero degli atti processuali che possono essere compiuti dal difensore a norma dell’art. 99 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 21666 del 14/12/2012, dep. 2013, Rv. 256076-01).
Tale atto dispositivo, dunque, deve essere accompagnato da rigide formalità, tanto che è stata più volte evidenziata l’inefficacia di una siffatta rinuncia se proveniente dal difensore privo di procura speciale alla presenza dell’imputato che resti silente (Sez. 6, n. 12380 del 21/09/2004, dep. 2005, Rv. 231030-01; Sez. 2, n. 23412 del 09/06/2005, Rv. 231879-01; Sez. 5, Sentenza n. 8213 del 4/12/2017, dep. 2018, non massimata) e che persino la richiesta di applicazione di pena concordata non implichi rinuncia alla prescrizione maturata (Sez. U, Sentenza n. 18953 del 25/02/2016, Rv. 266333-01; così pure Sez. 5, n. 26425 del 30/04/2019, Rv. 276517-01, che, però, limita il rilievo della prescrizione alla fase in cui l’accordo è sottoposto al giudice). È evidente che la ratio della rigidità richiesta dalla giurisprudenza, in tema di rinuncia alla prescrizione, sia, da un lato, quella di rimarcare l’importanza di tale atto, di cui l’ordinamento vuole che l’imputato sia reso pienamente edotto e, dall’altro lato, che esso sia correttamente portato a conoscenza di chi giudica, che deve essere altrettanto certo che l’imputato effettivamente intenda rinunciare alla maturata prescrizione: tanto che, come detto, viene considerata inefficace persino la rinuncia alla prescrizione effettuata dal difensore di fiducia, in presenza dell’imputato, ove pure questi nulla deduca in senso contrario.
Orbene, se, dunque, non è valida la manifestazione di volontà dell’imputato che sia portata a conoscenza del giudice oralmente, da parte del difensore di fiducia, non munito di procura speciale all’uopo, ma alla presenza dell’interessato, che nulla in contrario manifesti, vieppiù si reputa che non possa considerarsi rispettosa delle rigide formalità anzidette (al fine di garantire il corretto e, soprattutto, consapevole formarsi ed esplicarsi del volere dell’interessato) la rinuncia che sia portata a conoscenza del giudice da parte del difensore che ciò faccia non solo sfornito di qualsivoglia procura (essendo, appunto, difensore d’ufficio), ma in assenza dell’interessato, seppure con atto scritto da lui autenticato, ma formatosi al di fuori del processo.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 n. 14558 del 2025