La revoca dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova presuppone la trasgressione di una soltanto delle disposizioni impartite di cui all’art. 168-quater C.p., e deve essere fondata sulla valutazione della gravità della trasgressione stessa.
Ed invero, il concetto di “trasgressione” che comporta la revoca della sospensione del procedimento non può non essere legata ad un concetto di violazione che coinvolga anche l’elemento soggettivo della condotta.
Quanto ai casi di revoca della messa alla prova, il legislatore, all’art. 168 quater C.p. ne ha previsti tre: 1) la grave o reiterata violazione del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte; 2) Il rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità; 3) la commissione durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole di quello per cui si procede.
Tutte e tre le ipotesi di revoca della sospensione del procedimento si correlano all’obbiettiva dimostrazione dell’infedeltà dell’interessato rispetto all’impegno assunto e al conseguente venir della fiducia accordatagli dall’ordinamento quanto al buon esito della prova, nonché, la specifica ipotesi connessa alla commissione di un nuovo reato, alla palesata infondatezza della valutazione prognostica in punto di rischio di recidiva compiuta dal giudice in sede di applicazione dell’istituto. Mentre le prime due cause di revoca hanno una natura chiaramente endoprocedimentale – laddove presuppongono una violazione ai contenuti precettivi dello specifico sub-procedimento di messa alla prova – l’ipotesi di revoca delineata al n. 2 della medesima norma (nel correlarsi alla “commissione, durante il periodo di prova, di un delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole di quello per cui si procede“), dipende da una condotta esterna a detto sub-procedimento e, seppure dimostrazione concreta della fallacia della prognosi positiva di astensione dal commettere altri reati costituente presupposto dell’istituto, non può non comportare l’avvio di un separato e, dunque, del tutto autonomo procedimento penale.
Orbene, in merito alla prima ipotesi, è vero che la Corte di legittimità ha recentemente chiarito che, in tema di sospensione del processo con messa alla prova nei confronti di imputato maggiorenne, è legittima la revoca dell’ordinanza di sospensione fondata anche su un’unica trasgressione alle prescrizioni imposte, in quanto l’espressione “ripetute e gravi trasgressioni” di cui all’art. 168-quater C.p., deve essere interpretata quale presupposto “sostanziale” del provvedimento, riferibile anche ad una condotta isolata di qualità e gravità tali da escludere la possibilità di una prognosi positiva sull’evoluzione della personalità del sottoposto (così Cass., Sez. 4, n. 19226 del 4/3/2020, in relazione ad un caso in cui l’imputato “messo alla prova“, dopo il primo giorno, aveva interrotto il lavoro di pubblica utilità programmato per sei mesi omettendo di comunicare l’impedimento nelle forme previste dalla legge e non avanzando istanza all’autorità giudiziaria per ottenere la proroga per gravi motivi, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di revoca dell’ordinanza di sospensione; conf. Sez. 1, n. 11909 del 18/01/2019 relativa ad un imputato minorenne, che ha ritenuto legittima la revoca dell’ordinanza di sospensione fondata anche su un’unica trasgressione alle prescrizioni imposte, ovvero, nella specie, la fuga del minore dalla comunità ed il tentativo di espatrio).
Tuttavia, può ritenersi “grave” la violazione che palesi un manifesto disinteresse al buon esito del programma, per cui il concetto di trasgressione implica, in sé, un necessario accertamento in punto di volontarietà della stessa.
Va dunque chiarito che, ai fini della valutazione della “grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte” atta a fondare la revoca della messa alla prova ex art. 168 quater n. 1 C.p. il giudice non può prescindere da una valutazione in ordine alla volontarietà della stessa, concretandosi la sua mancanza in una violazione di legge che abilita l’interessato al ricorso per cassazione ex art. 464-octies comma 3, C.p.P.
Corte di Cassazione Sez. 4 n. 18431 Anno 2022