La gelosia ai fini della capacità di intendere o volere dell’autore di un reato
Dispositivo dell’art. 90 Codice Penale
Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità.
La gelosia rientra negli stati emotivi e passionali che possono escludere o diminuire l’imputabilità se dipendono da una vera e propria infermità di mente.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la gelosia costituisce uno stato passionale di per sé inidoneo a diminuire o ad escludere la capacità di intendere o volere dell’autore di un reato, a meno che la stessa non derivi da un vero e proprio squilibrio psichico tale da incidere sui processi di determinazione e di auto-inibizione: il che però postula uno stato delirante che, nell’incidere sul processo di determinazione o di inibizione, travolge l’agente in una condotta abnorme e automatica (Cass., Sez. 1, n. 37020 del 26/10/2006 e, più di recente, Cass., Sez. 6, n. 12621 del 25/03/2010); la gelosia, tuttavia, come le altre situazioni psicologiche integranti gli «stati emotivi o passionali» menzionati dall’art. 90 cod. pen., può essere presa in considerazione dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche (Cass., Sez. 1, n. 2897 del 15/11/1982, dep. 07/04/1983 e, più di recente, Cass., Sez. 1, n. 7272 del 05/04/2013), soprattutto in presenza di circostanze di natura ambientale e sociale che abbiano influito negativamente sullo sviluppo della personalità dell’agente (Cass., Sez. 1, n. 217 del 02/03/1971). Tuttavia, la gelosia / se collocata nell’ambito di un ingiustificato autoritarismo derivante dalla personalità violenta dell’imputato, dà di per sé ragione del diniego delle attenuanti generiche (Cass., Sez. 1, n. 1065 del 25/11/1982, dep. 1983); (sul punto cit. Cass. n. 28561 dell’ 08/03/2022: Quanto alla gelosia e al disagio mentale, ha osservato che l’imputato, lungi dall’aver agito in preda ad una incontrollabile sofferenza interiore, era stato spinto da una deprecabile sentimento possessivo, concependo l’uccisione della moglie come un intervento punitivo reso ineluttabile dal comportamento riprovevole della vittima, rea di averlo tradito e di volersi separare).
Corte di Cassazione, Penale Sez. 1, Sent. n. 28561 dell’ 08/03/2022