La Legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l’ istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova anche per gli imputati maggiorenni.
L’art. 3 della Legge disciplina le modifiche al Codice Penale, con l’inserimento dei nuovi artt. 168-bis e 168-ter C.p., indicando i presupposti oggettivi e soggettivi per l’applicazione del nuovo istituto e prevedendo che l’esito positivo della prova estingua il reato per cui si procede.
L’art. 4 modifica invece il codice di rito, disciplina tempi e modi della richiesta nella fase del giudizio (art. 464-bis) e in quella delle indagini preliminari (art. 464-ter C.p.P. e art. 141-bis disp. att. C.p.P.); contenuto del provvedimento del giudice e suoi effetti (464-quater); contenuti, modalità e possibili vicende afferenti l’esecuzione della messa alla prova (artt. 464- quinquies, 464-sexies, 464-octies, 464-novies, 141-ter disp. att.); esiti della messa alla prova (art. 464-septies, in particolare con l’alternativa della sentenza che dichiara l’estinzione del reato e dell’ordinanza che dispone la ripresa del corso del processo).
Per quanto poi riguarda la fase del giudizio, la nuova disciplina costruisce l’ istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova quale alternativa alla celebrazione di alcun giudizio, caratterizzata da peculiari e ripetuti apprezzamenti di merito del giudice che sarebbe competente al giudizio di primo grado.
Ciò si evince sia dalla previsione di termini rigorosi (art. 464-bis, comma 2; art. 464-quater, comma 9), comunque tutti precedenti la dichiarazione di apertura del dibattimento (o la formulazione delle conclusioni ex artt. 421 e 422 C.p.P.); sia dalla peculiarità delle valutazioni in fatto che il giudice deve compiere (acquisizione di ulteriori informazioni, art. 464-bis, comma 5; modifiche o integrazioni d’ufficio del programma, e decisione alla stregua dei parametri ex art. 133 C.p. dopo specifico contraddittorio, art. 464-quater; modifiche delle prescrizioni originarie, art. 464-quinquies, comma 3; revoca dell’ordinanza di sospensione con messa alla prova, art. 464-octies; deliberazione sull’esito, art. 464-septies).
Conferma della natura di “rito/procedura” radicalmente alternativa al giudizio, poi, si ricava dal fatto che le ordinanze che decidono sulla richiesta originaria o sulla revoca sono immediatamente ricorribili per cassazione: art. 464-quater, comma 7 e art. 464-octies, comma 3.
Alla luce della richiamata disciplina, deve quindi ribadirsi l’orientamento secondo cui l’ istituto della messa alla prova previa sospensione del procedimento è stato costruito dal legislatore come opportunità possibile esclusivamente in radicale alternativa alla celebrazione di ogni tipologia di giudizio di merito, già dal primo grado; si tratta, quindi, di procedura e opportunità assolutamente incompatibile con alcun giudizio di impugnazione.
Sì da concludere, quindi, che la deliberata mancata adozione di disposizioni transitorie per l’applicazione di tale nuovo istituto, valutata unitamente alla previsione di scansione temporali per la proposizione dell’istanza che non sono suscettibili di trasposizione del giudizio di secondo grado, ed alla ratio deflattiva dell’ istituto, destinato a tradursi in una declaratoria di estinzione del reato da dichiarare in caso di esito positivo della prova, impongono quale unica soluzione interpretativa quella dello stretto rigore interpretativo delle disposizioni, come applicabili soltanto all’esito delle indagini preliminari e nell’ambito del giudizio di primo grado.
Corte di Cassazione Sent. Num. 35428 Anno 2016