Interdittiva antimafia
L’interdittiva antimafia è un provvedimento amministrativo disciplinato dal D.lgs. n. 159/2011, noto come Codice Antimafia.
La giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di affermare che l’interdittiva antimafia è un provvedimento amministrativo al quale deve essere riconosciuta natura cautelare e preventiva, in un’ottica di bilanciamento tra la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall’art. 41 Cost.
L’interdittiva antimafia costituisce “una misura volta – ad un tempo – alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione” (Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016 n. 1743).
Si tratta di un provvedimento, si è osservato, che mira a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese, volti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Pubblica Amministrazione e si pone in funzione dì tutela sia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, riconosciuti dall’art. 97 Cost., sia dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato, sia, infine, dei corretto utilizzo delle risorse pubbliche (Cons. Stato, sez. III, 31 dicembre 2014 n. 6465).
Il provvedimento di cd. “interdittiva antimafia” determina una particolare forma di incapacità giuridica e dunque la incapacità del soggetto (persona fisica o giuridica) – che di esso è destinatario – ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinano rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2016 n. 3247).
Una incapacità giuridica prevista dalla legge a garanzia di valori costituzionalmente garantiti: a) parziale, in quanto limitata ai rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione, ed anche nei confronti di questa limitatamente a quelli di natura contrattuale, ovvero intercorrenti con esercizio di poteri provvedimentali, e comunque ai precisi casi espressamente indicati dalla legge (art. 67 d.lgs. n. 159/2011); b) tendenzialmente temporanea, potendo venire meno per il tramite dì un successivo provvedimento dell’autorità amministrativa competente, cioè il Prefetto (così testualmente Cons. Stato, Adunanza plenaria, sentenza n.3 del 6 aprile 2018; in senso simmetrico, Cons. Stato, Adunanza plenaria, sentenza n. 23 del 26.10. 2020; Cons. Stato, Sez. III, n. 4844 del 24/06/2021 secondo cui l’informativa interdittiva antimafia non può essere considerata una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, titolo I, capo II del d. lgs. n. 159 del 2011.
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 6 n. 43266 del 2023