L’inosservanza dell’obbligo di fermarsi all’invito degli agenti in servizio di polizia stradale trova una specifica disciplina, sotto il profilo penale, nel dispositivo dell’art. 650 Codice Penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità):
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.
Parimenti l’inosservanza dell’obbligo di fermarsi all’invito degli agenti in servizio di polizia stradale integra la violazione amministrativa dall’art. 192, comma primo, C.d.S.
Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo.
Mentre al comma 2 stabilisce che
I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con se’.
Secondo il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui “nell’inosservanza dell’obbligo di fermarsi all’invito degli agenti in servizio di polizia stradale – costruita come reato dall’art. 650 C.p. e come violazione amministrativa dall’art. 192, comma primo, Codice della Strada – risultano del tutto identici sia il fine perseguito, cioè la prevenzione e l’accertamento di reati e infrazioni in materia di circolazione stradale, sia le rispettive condotte. Ne consegue che, vertendosi nell’ipotesi di concorso apparente di norme, in forza del principio di specialità di cui all’art. 9 della Legge n. 689 del 1981, l’omessa ottemperanza da parte dei conducente di un veicolo all’invito a fermarsi di funzionari, ufficiali e agenti cui spetta la prevenzione e l’accertamento dei reati in materia di circolazione stradale integra gli estremi dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 192, comma 1 Codice della Strada e non già quelli della fattispecie criminosa di cui all’art. 650 C.p.” (Cass., Sez. 1, sent. n. 8385 del 10/07/1998; Cass., Sez. 6, sent. n. 23824 del 29/04/2003; Cass., Sez. 1, sent. n. 3943 del 15/01/2008; Cass., Sez. 1, n. 36736 del 17/09/2008). (Corte di Cassazione Sez. VI Penale, sentenza 11 ottobre 2016, n. 42951).