Incertezza sulla minore età dell’imputato: competenza

incertezzaNella giurisprudenza pressoché unanime della Suprema Corte di Cassazione è stato condivisibilmente affermato che appartiene al G.i.p. del Tribunale Ordinario, in relazione al luogo dove è stato eseguito l’arresto di persona asseritamente maggiorenne, la competenza a provvedere alla convalida dell’arresto anche nel caso in cui, nel corso dell’ udienza camerale, sorga incertezza sulla minore età dell’ arrestato, in considerazione della natura perentoria dei brevi termini stabiliti dalla legge per la convalida e della sanzione dell’ inefficacia della misura precautelare prevista nell’ ipotesi di loro violazione.

Ne consegue che, in considerazione dei ristretti termini per la convalida dell’ arresto, il G.i.p. presso il Tribunale Ordinario deve pronunciarsi sulla legittimità dell’ arresto anche nel caso di incertezza, sorta nel corso dell’ udienza di convalida, sull’ età dell’ arrestato.

Al tal riguardo, il dubbio che determina incertezza sull’ età dell’imputato deve essere oggetto di delibazione da parte del Giudice che procede, non essendo sufficiente la semplice deduzione dell’ interessato.

E’ vero che il dubbio sull’ età dell’ imputato può essere dedotto in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell’art. 67 C.p.P. e dell’art. 8 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, e che tale dubbio, se determina incertezza sulla minore età dell’imputato, fa presumere la minore età. Tuttavia, non basta la semplice deduzione dell’ interessato, strumentale ad ottenere i benefici connessi alla minore età, dovendo trattarsi di un dubbio che abbia superato la delibazione del giudice che procede.

È stato altresì chiarito che, ai fini della determinazione della competenza del Giudice Minorile o del Giudice Ordinario, l’ incertezza insuperabile sull’ individuazione del “tempus commissi delicti”, che impone, in applicazione del generale principio del “favor rei”, l’adozione del provvedimento di trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, non può discendere esclusivamente dalle dichiarazioni rese in proposito dall’imputato, a meno che le stesse non siano sorrette dai necessari riscontri, anche indiziari, purché specifici.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 29416 Anno 2016

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