Inattendibilità del testimone
E’ attendibile il testimone che renda deposizione nonostante il rapporto di parentela che lo lega ad una delle parti?
Preliminarmente occorre affermare che in materia di prova testimoniale non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che caduto il divieto di testimoniare previsto dall’art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 248 del 1974 l’attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (v. Cass. civ. n. 25358/2015 e n. 1109/2006)”; ( vedi anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023, Rv. 667002 – 01; conf., ex multis: Sez. 3, Sentenza n. 25358 del 17/12/2015, Rv. 638123 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019, Rv. 652214 – 02).
Invero la Corte costituzionale con sentenza n. 248 del 23 luglio 1974 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero articolo 247 Codice di procedura civile : (Non possono deporre il coniuge ancorché separato, i parenti, o affini in linea retta e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione, salvo che la causa verta su questioni di stato, di separazione personale o relative a rapporti di famiglia).
Nel caso di specie il tribunale ha ritenuto inattendibile il teste esclusivamente perchè parente stretto della parte e l’appellante ha censurato tale affermazione, sostenendo, in diritto, che non è consentito ritenere inattendibile un teste esclusivamente per il suo rapporto di parentela con la parte senza minimamente valutare la sostanza della sua deposizione.
Corte di Cassazione Civile Sez. III, Ord., (ud. 25/10/2023) 08-11-2023, n. 31158