Il materiale pedopornografico
Attualmente viene meno rilievo secondo cui non è rinvenibile una sicura definizione di pornografia minorile non sono più attuali in relazione alle modifiche apportate con l’art. 4 della L. 172/2012 all’articolo 600-ter del codice penale posto che ora si precisa che “… per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.
Le nuove disposizioni colmano formalmente un vuoto in precedenza esistente cui tuttavia, la giurisprudenza di legittimità aveva in sostanza già comunque consentito di fare fronte attraverso l’enunciazione di quegli stessi principi ora codificati. Questa sezione, infatti, richiamando proprio la nozione di pedopornografia di cui all’art. 1 della Decisione Quadro del Consiglio n. 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003 aveva già puntualizzato che il delitto di pornografia minorile è configurabile esclusivamente nel caso in cui il materiale pornografico, oggetto materiale della condotta criminosa prevista dall’art. 600 ter cod. pen., ritragga o rappresenti visivamente un minore degli anni diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica.(Sez. 3, n. 10981 del 04/03/2010 Rv. 246351). L’individuazione e la cernita dei casi in cui l’esibizione abbia scopi sessuali riveste ovviamente carattere fattuale e sfugge al sindacato di legittimità se correttamente e logicamente motivata.
Altro punto in considerazione riguarda la conservazione delle immagini.
Va al riguardo premesso che la Corte di legittimità ha in passato puntualizzato che integra il delitto di detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater, cod. pen.) la cancellazione di files pedopornografici, “scaricati” da internet, mediante l’allocazione nel “cestino” del sistema operativo del personal computer, in quanto gli stessi restano comunque disponibili mediante la semplice riattivazione dell’accesso al “file“. (Sez. 3, n. 639 del 06/10/2010 Rv. 249117). E ciò sul presupposto che solo per i “files” definitivamente cancellati può dirsi cessata la disponibilità e, quindi, la detenzione.
Corte di Cassazione Sez. III penale – sentenza 1 febbraio 2013, n.5143