Il concetto di rischio nell’ambito della sicurezza sul lavoro
L’art. 2, lettera s, del D. lgs. 81/08 definisce il concetto di rischio come: “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”.
Per valutazione dei rischi, di cui all’art. 2, comma 1, lett. q) D. lgs. 81/08 si intende la: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Da ciò si distingue il concetto di pericolo di cui all’art. 2, lettera r, D.lgs. n. 81 del 2008 quale: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.
Ciò posto, giova rammentare che, nell’ambito della sicurezza sul lavoro, emerge la centralità del concetto di rischio, in un contesto preposto a governare ed evitare i pericoli connessi al fatto che l’uomo si inserisce in un apparato disseminato di insidie. Rispetto ad ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il “garante” è il soggetto che gestisce il rischio e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l’illecito, qualora l’evento si sia prodotto nell’ambito della sua sfera gestoria.
Proprio nell’ambito in parola (quello della sicurezza sul lavoro) il D.lgs. n. 81 del 2008 (così come la precedente normativa in esso trasfusa) consente di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia, e, conseguentemente, la responsabilità gestoria che, in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale.
Corte di Cassazione Sez. IV, n. 930 del 13.01.2023