Il Graffitismo o più comunemente “ Writing” è un fenomeno artistico, sociale e culturale che si sviluppa principalmente sui muri delle città americane a partire dagli anni settanta, in un contesto sociale ed ambientale caratterizzato da povertà ed emarginazione che vede come protagonisti i c.d. “ragazzi ribelli”.
Origini del Graffitismo
Il Graffitismo, prende piede, nei tardi anni sessanta, nella città di Philadelphia e nella metropoli di New York nel pieno degli anni settanta.
Nel Bronx e in alcune aree della città di Brooklyn, il Graffitismo diviene strumento di comunicazione e la forza, l’energia, la voglia di lasciare un segno tangibile della propria esistenza, unitamente al senso di riscatto delle comunità afroamericane, latine ed immigrate, utilizza proprio i graffiti sui muri dei palazzi e sui treni delle metropolitane, per dar vita ad una forma di protesta sociale e di diffusione di uno stile unico, diverso e alternativo.
Il Graffitismo / Writing diventa, in questo modo, un vero e proprio grido di denuncia sociale.
Sviluppo del Graffitismo verso l’Arte di Strada
Taki 183, negli anni settanta a New York, è il primo e più famoso Writer che apre la strada al graffitismo e all’uso dell’Aerosol-art ovvero della bomboletta spray.
Molto presto il fenomeno del Graffitismo, inizialmente solo legato al mondo giovanile dei c.d. “ragazzi ribelli”, è diventato un fenomeno trasversale, creando un vero e proprio codice linguistico, e, al contempo, differenziando le opere realizzate in precise categorie stilistiche, così generando una fitta rete di connessioni internazionali.
Si vanno affermando, in tal modo, diversi stili di Graffitismo, tra cui, a titolo esemplificativo:
- lo stile tedesco caratterizzato da lettere sottili e intrecciate o molto accostate
- lo stile brasiliano
- lo stile romano con lettere tondeggianti
Così il concetto di “Arte di Strada” o meglio Street Art, dove possiamo far rientrare anche il fenomeno del Graffitismo, modifica l’approccio tradizionale all’arte e alla creatività in generale.
Nascono e si sviluppano, pertanto, manifestazioni artistiche compiute appositamente in spazi pubblici ed urbani allo scopo di ottenere una maggiore visibilità nella popolazione.
Il Graffitismo porta, quindi, alla creazione di vere e proprie opere contestualizzate nello spazio che le circonda, producendo un impatto visivo e comunicativo diverso dal comune tradizionale, interagendo, al contempo, con un pubblico sempre più diversificato, non solo per età ma anche per estrazione politica, sociale e culturale.
Graffitismo tra danneggiamento e atti di vandalismo
Al riconoscimento del Graffitismo quale vera espressione e forma d’arte si è accompagnato, sotto il profilo sociale, la preoccupazione di segnare una linea di demarcazione tra il writing e gli atti di vandalismo.
In quest’ottica, si è sviluppata la tendenza di predisporre appositi spazi pubblici in cui è consentita la realizzazione dei graffiti. In passato, infatti, il graffitismo è stato per lo più tollerato e il writing restava un fenomeno sommerso.
Dare libero sfogo al Graffitismo in luoghi in cui non è consentito costituisce, infatti, illecito penale, e per lungo tempo la giurisprudenza ha oscillato tra il reato di danneggiamento e quello di deturpamento e imbrattamento.
Graffitismo e reato di deturpamento e imbrattamento di cosa altrui
Mentre il reato di danneggiamento di cui all’art.635 c.p. produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l’uso, dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio, di converso, il reato di deturpamento e imbrattamento di cui all’art. 639 c.p. produce solo una alterazione temporanea e superficiale della cosa, il cui aspetto originario è facilmente reintegrabile. (Cass. 16 giugno 2005, n. 28793).
Quanto al graffitismo, appare evidente che quando la condotta consiste nel porre in essere disegni, scritte con vernice o bombolette spray su muri, vetrate o quanto altro senza permesso comporta, per lo più, solo effetti dannosi non permanenti con possibilità di ripristinare senza particolari difficoltà la cosa nel suo aspetto e valore originario, ed è, pertanto, inquadrabile nel reato di deturpamento e imbrattamento di cui all’art. 639 c.p..
Diversamente, ogni qual volta la condotta comporta danni irreparabili ed immanenti sarà inquadrata nel reato di danneggiamento
Graffitismo e Legge n.94 del 2009
Ancorchè non v’è dubbio sul valore di moltissime opere di graffitismo, tuttavia, l’allarme sociale generato dal proliferare dei writers e di graffiti in ogni angolo della città, ha indotto il legislatore ha prendere più direttamente in considerazione il fenomeno del graffitismo con la Legge 15 Luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.
La suddetta legge ha disposto un inasprimento saznionatorio quale “risposta repressiva nei confronti dei fenomeni di c.d. “illegalità diffusa” tra i quali il legislatore reputa rientrare anche il fenomeno del graffitismo che si realizza al di fuori degli spazi pubblici a ciò espressamente adibiti.
Il riferimento legislativo al Graffitismo è agevolmente desumibile dalla lettura della Relazione parlamentare alla legge, laddove l’attenzione è stata focalizzata sugli atti di vandalismo che determinano il degrado dei centri urbani, presupponendo dichiaratamente una fattispecie ben precisa e cioè quella dell’imbrattamento di edifici o mezzi pubblici con “graffiti”, “murales” o più semplicemente, come di regola si verifica, scritte e disegni di ogni genere.
Con riguardo al reato di danneggiamento, la Legge 15 Luglio 2009, n. 94 ha previsto:
- un aggravamento della pena di cui al comma 2 n. 3 dell’art.635 C.p. quando il graffitismo viene realizzato su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, volendo in tal modo prevenire i fenomeni di graffitismo o vandalismo agevolati da impalcature necessarie ai fini della ristrutturazione;
- la subordinazione, ex comma 3 dell’art.635 C.p. della sospensione condizionale della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ovvero, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, senza alcuna discrezionalità da parte del Giudicante vincolato a subordinarla alle citate condotte ripristinatorie.
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Se ne deduce che nell’ipotesi di graffitismo che comporta un danno immanente sul bene deteriorato la condotta dei writers o graffitari diventa inquadrabile nella fattispecie criminosa aggravata prevista dall’art.635 comma 2 C.p., comportando la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
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Viene, invece, notevolmente valorizzato l’istituto della sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, tendente sia alla riparazione dell’offesa che alla rieducazione del condannato.
Con riguardo reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, la Legge 15 Luglio 2009, n. 94 ha previsto:
- aggravamento della pena e procedibilità d’ufficio nei casi di deturpamento ed imbrattamento di beni immobili, mezzi di trasposto pubblici o privati ovvero cose di interesse storico o artistico, con l’evidente intento di prevenire e reprimere i fenomeni di graffitismo che ad esempio sono frequenti sui vagoni della metropolitana;
- aggravamento della pena nei casi di recidiva;
- procedibilità d’ufficio nelle ipotesi aggravate (solo il comma 1 dell’art.639 C.p. prevede il reato semplice perseguibile a querela di parte e limitatamente ai beni m0bili).
Se ne ricavano le seguenti considerazioni:
- l’ipotesi criminosa prevista dall’art.639 C.p. tende alla tutela della proprietà a fronte del graffitismo illegale;
- a seguito dell’aumento del fenomeno del graffitismo/vandalismo, la norma assume autonoma rilevanza con un innalzamento del profilo sanzionatorio;
- svanisce ogni distinzione fondata sulla ubicazione dell’immobile nei centri storici,
- viene sottratta la competenza sulle ipotesi aggravate del secondo comma dell’art. 639 C.p. al Giudice di pace, e attribuita al Tribunale monocratico;
- al fine di arginare il fenomeno del graffitismo / vandalismo il legislatore ha previsto, a livello amministrativo, una sanzione di €. 1.000,00 per chiunque vende bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di diciotto anni.
Si ringrazia per gli approfondimenti di natura giuridica l’Avv. Mariafrancesca Carnevale e l’Avv. Francesco Meatta