La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento affronta la questione inerente il giudizio di bilanciamento tra circostanze relativamente all’ipotesi del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato ai sensi del comma 2bis e 2sexies dell’art. 186 Codice della Strada.
Invero, occorre rilevare che la Suprema Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare, in diverse pronunce e proprio in tema di reato di guida in stato di ebbrezza, che
ai fini dell’operatività del divieto di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità – previsto dall’art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada, – è sufficiente che ricorra la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale essendo, invece, irrilevante che, all’esito del giudizio di bilanciamento con circostanza attenuante, essa non influisca sul trattamento sanzionatorio .
Ed infatti, il giudizio di bilanciamento delle circostanze di per sè non influisce sugli istituti che non si ricollegano al quantum della pena inflitta e le circostanze soccombenti o equivalenti continuano a produrre gli effetti previsti dalla legge, dal momento che anche il giudizio di soccombenza non fa venire meno la sussistenza in concreto della circostanza subvalente ma semplicemente la paralizza e la rende non applicata “quoad poenam”.
Non si è in presenza, infatti, di una di quelle ipotesi che si discostano dalla regola generale succitata, in cui già la formulazione normativa appare indiziante della volontà del Legislatore di ricollegare l’effetto della circostanza al fatto che la stessa sia stata concretamente applicata e non meramente ritenuta dal Giudice.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 13853 Anno 2015