La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente i requisiti circa la valutazione della sussistenza del carattere creativo o meno di una fotografia, e, quindi, della riconduzione della medesima nell’ambito delle opere dell’ingegno.
Da ciò deriva che la conseguente diffusione della stessa nelle reti telematiche opera sul rilievo per cui solo nel primo caso la riproduzione sarebbe tutelata dal diritto di autore, mentre le altre tipologie di foto rientrerebbero nell’ambito della minor tutela assicurata ai cd. diritti “connessi” al diritto di autore, di cui agli artt. 87 e ss L. 633/41.
La fattispecie di reato contestata nel caso concreto riguarda le condotte di chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa. Il chiaro riferimento ad “un opera dell’ingegno protetta” richiama le diverse articolazioni in cui si esplica la tutela della fotografia approntata attraverso la L. 633/1941.
In proposito, occorre rilevare che la predetta legge opera una distinzione tra le fotografie dotate di carattere creativo, come tali qualificabili quali “opere d’ingegno protette” e quindi tutelabili come oggetto del diritto d’autore, le semplici fotografie, tutelabili soltanto come oggetti di “diritti connessi” attraverso le previsioni di cui agli artt. da 87 a 92 del capo V della Legge medesima, e le riproduzioni fotografiche di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e simili.
In particolare, la fotografia intesa come opera dell’ingegno e come tale oggetto della piena disciplina del cd. diritto d’autore, è contemplata oltre che in via generale attraverso l’art. 1 della L. 633/1941, dall’art. 2 n. 7 della Legge medesima, che riconduce nella predetta normativa, in quanto risultino “opere dell’ingegno di carattere creativo“, “le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia … “.
Lo stesso articolo esclude dall’ambito delle opere dell’ingegno, per ricondurle tra i beni oggetto di soli “diritti connessi“, pure contemplati dalla predetta Legge 633/1941, la “semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II“, la quale è ulteriormente specificata nelle sue caratteristiche dal successivo art. 87, ai sensi del quale “sono considerate fotografie ai fini dell’applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche“. Quest’ultima tipologia di fotografia si distingue altresì, ai sensi del secondo comma del citato art. 87, dalle “fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili“.
Che come tali non rientrano neppure nella disciplina dei cd. “diritti connessi“.
La suesposta distinzione trova riscontro nell’elaborazione giurisprudenziale, secondo cui nella disciplina del diritto di autore di cui alla Legge n. 633 del 1941, l’opera fotografica, inclusa nella elencazione di cui al D.P.R. n. 19 del 1979 (art. 2), gode della piena protezione accordata dalla legge stessa qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, mentre beneficia della più limitata tutela (di cui ai successivi artt. 87 e seguenti) in tema di diritti connessi a quello di autore, quando rivesta le caratteristiche di atto meramente riproduttivo, privo dei suddetti requisiti (cfr. Cass. civ. Sez. 1, n. 4606 del 07/05/1998). Si è altresì precisato che si deve escludere anche la più limitata tutela di cui ai cd. “diritti connessi” nell’ipotesi di fotografie di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili” (cfr. art. 87 cit.), chiarendosi come per tali debba intendersi non ogni fotografia riproducente un oggetto materiale, bensì solo quelle aventi mera finalità riproduttivo – documentale e, perciò, non destinate a funzioni ulteriori, quali, ad esempio, la commercializzazione o promozione di un prodotto (cfr. Cass., Sez. 1, n. 8425 del 21/06/2000).
La sopra riportata distinzione tipologica della fotografia, considerata in rapporto alla disciplina di cui alla L. 633/1941, impone anche di chiarire il criterio in base al quale la riproduzione fotografica può definirsi “opera dell’ingegno“, rientrando in tal modo nella piena tutela, anche penale, del cd. “diritto d’autore“. Al riguardo va rilevato che in materia di creatività dell’opera si contrappongono due nozioni: una oggettiva, tendente a ritenere che sia creativa un’opera oggettivamente caratterizzata da elementi originali ed innovativi tali da distinguerla da qualsiasi altra opera preesistente, ed una soggettiva, secondo la quale dovrebbe ritenersi creativa l’opera che presenti l’impronta personale del suo autore. La giurisprudenza di legittimità ha optato per la nozione soggettiva, sottolineando che l’oggetto della tutela non è necessariamente l’idea in sè, la quale può essere alla base di diverse opere dell’ingegno, bensì la forma particolare che assume a prescindere dalla sua novità e dal valore intrinseco del suo contenuto (cfr Cass. civ. Sez. I, 11 agosto 2004 n. 15496). Si è ulteriormente chiarito al riguardo che, in tema di diritto d’autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l’art. 1 della Legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della legge citata; di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione (cfr. Cass., Sez. 1, n. 25173 del 28/11/2011).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 n. 30386 Anno 2019