La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente il mantenimento del figlio maggiorenne universitario fuori corso e quindi non economicamente autosufficiente con riferimento agli artt. 147 C.c., 148 C.c., e art. 155 C.c.
Nel caso di specie, i genitori hanno dato al figlio l’opportunità di frequentare l’Università, ma lo stesso risultava fuori corso per la quarta volta e si insisteva per la revoca del contributo al mantenimento nonostante il mancato raggiungimento della autosufficienza economica da parte del figlio maggiorenne.
Occorre rilevare al riguardo: a) che dagli art. 30 Cost., 147, 148 e 155 cod. civ., 6 legge sul divorzio) si trae il precetto che i figli maggiorenni ma tuttora dipendenti non per loro colpa dai genitori hanno diritto a conseguire il mantenimento da costoro, fino al momento in cui raggiungano una propria indipendenza economica, ovvero versino in colpa per non essersi messi in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l’esercizio di un’idonea attività lavorativa;
e che detto diritto non consiste nella mera corresponsione degli alimenti, ma assume eguale consistenza ed ampiezza di quello attribuito dal menzionato art. 155 cod. civ. ai figli minorenni cui la loro posizione va assimilata (Cass. 8868/1998; 9806/2003; 6975/2005);
b) che il conseguimento di emolumenti percepiti in via precaria come una borsa di studio universitaria o altri compensi attribuiti in vista dell’apprendimento di una professione per la loro stessa natura, consistenza e temporaneità non è equiparabile agli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova della loro adeguatezza ad assicurare al figlio, anche con riferimento alla durata del rapporto in futuro, la completa autosufficienza economica (Cass. 407/2007; 22498/2006);
c) che la relativa valutazione resta affidata al giudice di merito. (Cass., n. 8954 del 2010).
Va innanzitutto considerato che, per giurisprudenza consolidata il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa ove il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica pure quando il genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita (tra le altre Cass. n. 407 del 2007; Cass., n. 8954 del 2010).
Corte di Cassazione Civile, Sez. I, sentenza 1 febbraio 2016, n. 1858