Fattispecie dell’omicidio preterintenzionale

Fattispecie dell'omicidio preterintenzionale Estremi del delitto tentato Ricorso straordinario per errore Presupposti per la misura alternativa Elementi costitutivi della premeditazione Sostituzione della pena detentiva Dichiarazioni indizianti Condotta persecutoria Confisca di prevenzione Abnormità funzionale Contestazione puntuale della recidiva Ordinanza cautelare Comunicazione asincrona Associazione di tipo mafioso Rinvio a giudizio Mediazione atipica Applicazione della recidiva Accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta Reati commessi da più persone in danno reciproco Delitto di atti persecutori Criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari Le molestie telefoniche Doppia conformità della decisione Angherie "da vicinato" Sottrazione del telefono cellulare Non punibilità per fatti commessi a danno di congiunti Il "giustificato motivo" del porto degli oggetti Contestazione Dichiarazioni della persona offesa Gravi indizi di colpevolezza Il controllo di legittimità Gravità indiziaria Il principio di vicinanza della prova Ricorso straordinario per errore materiale Elementi Idem factum Concorso formale tra Ordinanza che Sospensione Conflittuale di vicinato Rinnovazione Allontanamento dalla Aggravante dell'esposizione alla pubblica fede Riqualificazione del fatto Il reato di furto Sostituzione della pena della reclusione beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale Disegno o modello comunitario Fabbricazione e commercio di beni Provvedimento di nomina dell'amministrazione di sostegno Interruzione del processo Successione a titolo Residenza abituale Atti posti in essere da soggetto Intervento obbligatorio Associazione temporanea di imprese Stato di abbandono del minore straniero Stato di abbandono Mobbing e Straining Danni conseguenti ad attività lavorativa eccedente la ragionevole tollerabilità Rapporto tra testo scritto Espromissione Liquidazione del danno ascrivibile alla condotta illecita Disponibilità Legittima difesa Valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa Circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa stato di figlio nei confronti del genitore intenzionale Criterio del “disputatum” Assegno bancario postdatato Liquidazione del danno biologico trasmissibile Biglietto del gioco del lotto Contrasto di giudicati Risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche Documento nuovo in grado di appello Offerta informale Risoluzione del contratto di affitto al coltivatore diretto Consulenza tecnica La confessione La gelosia rinnovazione dell'istruzione dibattimentale Coinvolgimento del minore Conseguenze giuridiche del reato di rapina Elemento soggettivo nell'omicidio preterintenzionale Dolo eventuale nel delitto di lesioni Sentenza di assoluzione Riapertura dell'istruttoria in appello Vizio di motivazione deducibile in cassazione Danno endofamilare Offerta non formale Circolazione della prova Verbale di accertamento di un incidente stradale Diritto del possessore al rimborso delle spese per riparazioni straordinarie della cosa Pactum de non exequendo ad tempus Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili Domanda di revocazione per errore di fatto Circolazione di veicoli Terzo trasportato Sinistro stradale con pluralità di danneggiati Clausole claims made Privata dimora rendita vitalizia Imputazione del pagamento Istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta Servitù per vantaggio futuro Contratto condizionale Azione surrogatoria Acquisto di immobile da uno dei coniugi successivamente al matrimonio Clausola penale Dazione differita della caparra confirmatoria Risoluzione del contratto preliminare per inadempimento Sottrazione internazionale di minore Impossibilità di provvedere ai propri interessi rate swap Intervento in appello costitutore di una banca di dati Competenza del Tribunale per i minorenni Limiti del giudicato Affidamento familiare "sine die" Compensazione impropria Deindicizzazione Interruzione del processo Incapacità a testimoniare Risarcimento del danno subito dal figlio Reati culturali Dare in sposa la propria figlia Relazione sentimentale durante il matrimonio Il requisito della continenza Bacheca facebook Principio di libertà della prova Pressione psicologica Ripetibilità delle somme percepite a titolo di assegno di mantenimento Risarcimento del terzo trasportato comunione de residuo Marchio di impresa Assunzione della prova testimoniale Impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio Alterazione o cambiamento delle abitudini di vita della persona offesa Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza Termini a difesa Obbligazione assunta da un coniuge Risarcimento del danno non patrimoniale alla madre e ai fratelliFattispecie dell’omicidio preterintenzionale

La fattispecie dell’omicidio preterintenzionale è stata oggetto di approfondimento teorico proprio per sfrondarne i profili più marcatamente intrisi di responsabilità oggettiva, sì da ricondurre anche questa particolare figura delittuosa al principio costituzionale di personalità della responsabilità penale.
Fin da tempi risalenti, pur attestandosi l’orientamento prevalente nel senso che nell’omicidio preterintenzionale l’evento letale venisse posto a carico dell’agente sulla base del solo rapporto di causalità materiale, prescindendosi da ogni indagine di volontarietà, di colpa o di prevedibilità dell’evento più grave (Sez. 5, sentenza n. 10134 del 28/10/1982), si erano registrate pronunce che aprivano spiragli per un’imputazione dell’evento più grave a titolo di colpa. In tali termini si era espressa, ad esempio, Sez. 4, sentenza n. 17687 del 20/12/1989: Per l’integrazione della fattispecie di omicidio preterintenzionale si richiede l’accertamento di una condotta dolosa (id est: atti diretti a percuotere o ferire) e di un evento-morte legato eziologicamente a tale condotta. Non essendo richiesta né l’idoneità degli atti diretti a percuotere o ferire, né la prevedibilità dell’evento-morte, è da escludersi che tali atti debbano necessariamente assurgere a dignità di tentativo e che l’agente debba avere potuto (ovvero, con l’ordinario discernimento, avrebbe potuto) percepire le conseguenze della sua condotta. Tuttavia, sotto quest’ultimo profilo, non può ravvisarsi in detta fattispecie legale un’ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché – pur non condizionata nell’integrazione, alla prevedibilità (e, a fortori, alla previsione) dell’evento, l’elemento soggettivo della colpa va ricercato nell’avere disatteso il precetto di non porre in essere atti diretti a percuotere o a ledere. Invero, è nella legge, la cui ratio sta nel porre una difesa avanzata al bene della vita dei consociati – nella considerazione che non raramente da atti diretti a ledere (percosse, lesioni) possa naturalisticamente (ancorché involontariamente) sopravvenire la morte del soggetto passivo, data la delicatezza degli equilibri biologici delle varie componenti la condizione di generica normalità del funzionamento degli organismi viventi – la valutazione intorno alla prevedibilità dell’evento da cui dipende l’esistenza del delitto de quo“.
Tuttavia, la concezione dominante dell’omicidio preterintenzionale come imputazione automatica dell’evento-morte sulla base del mero rapporto di causalità materiale riportava numerose conferme, con puntualizzazioni dirette a salvaguardarne la costituzionalità. E’ illuminante il seguente passaggio contenuto nella sentenza n. 13114 del 13/2/2002 della Sez. 5: “… non può essere condivisa l’opinione, pur presente nella giurisprudenza di legittimità, che configura la preterintenzione come dolo misto a colpa. Da tempo ormai la dottrina ha abbandonato tale impostazione, rilevando, da un lato, che il legislatore, nell’art. 584 c.p., non esige affatto che l’evento più grave sia dovuto a negligenza, imperizia o imprudenza (atteso che la norma in questione prevede semplicemente che, con atti diretti a percuotere o ledere un soggetto, se ne causi la morte); osservando, dall’altro, che sarebbe assurdo pretendere cautela (quanto alle conseguenze) da parte di chi, comunque, mette in atto un’aggressione fisica nei confronti di un terzo. È stato poi fatto notare che la concezione che vede nell’omicidio preterintenzionale una condotta sostenuta da dolo misto a colpa porterebbe a conseguenze irragionevoli anche sul piano sanzionatorio. Per la sussistenza della colpa, infatti, è necessaria la prevedibilità dell’evento, elemento che il legislatore non esige per l’omicidio preterintenzionale, ma, mentre il reato ex art. 584 c.p. è punito con la reclusione da 10 a 18 anni, l’omicidio colposo – nel quale, si ripete, l’evento deve essere quantomeno prevedibile – è punito molto meno gravemente (da 6 mesi e 5 anni). Peraltro, seppure si volesse esigere, anche nell’omicidio preterintenzionale, la prevedibilità dell’evento-morte, l’omicidio colposo, commesso con colpa cosciente rimane comunque punito meno gravemente.

Considerazioni, dunque, di ordine letterale e logico impongono di abbandonare la concezione che vuole l’elemento psicologico dell’omicidio preterintenzionale come caratterizzato da dolo misto a colpa, atteso che, peraltro, non è neanche esatto quanto si afferma nella impugnata sentenza circa la incompatibilità costituzionale di qualsiasi altra concezione. Invero la Corte costituzionale ha affermato, in più di un’occasione (sent. 152/84 e 364/88) che il comma 1 dell’art. 27 della Carta fondamentale non contiene un tassativo divieto di responsabilità oggettiva, dal momento che esso si limita a postulare la colpevolezza dell’agente in ordine agli elementi più significativi della fattispecie. Detti elementi vanno individuati di volta in volta. Insomma, responsabilità oggettiva è concetto ben distinto da quello di responsabilità per fatto di terzi. Orbene, poiché il delitto è preterintenzionale “quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dal soggetto” (art. 43 c.p.), deve necessariamente giungersi alla conclusione che esso è caratterizzato dal verificarsi di un evento che, benché non sia perseguito dall’agente, è comunque conseguenza della sua condotta e, per questo, ne aggrava il trattamento sanzionatorio. In altre parole, l’agente risponde per fatto proprio, sia pure per un evento più grave di quello effettivamente voluto.
Appare allora evidente che, per approntare una completa tutela contro l’aggressione volontaria al bene della integrità fisica, il legislatore, accanto alle lesioni lievi, gravi, gravissime, ha voluto prevedere, da un lato, l’ipotesi in cui dalle lesioni (o percosse), dolosamente inferte, sia derivata la morte (non voluta) della vittima (art. 584), dall’altro, quella in cui la morte sia stata conseguenza, parimenti non voluta, di altro delitto doloso, diverso dalle lesioni o percosse (art. 586).”.

In tempi più recenti si è giunti ad una definizione dogmatica dell’omicidio preterintenzionale ravvisandone il tratto distintivo non già nel binomio dolo – responsabilità oggettiva né nel dolo misto a colpa, ma inquadrando l’elemento soggettivo nel dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione dell’art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità dell’evento più grave nell’intenzione di risultato (Sez. 5, n. 13673 dell’8/3/2006). Sicchè, la valutazione relativa alla prevedibilità dell’evento da cui dipende l’esistenza del delitto de quo è nella stessa legge, essendo assolutamente probabile che da una azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa (Sez. 5, sentenza n. 791 del 18/10/2012).
In tal modo si è fissato il focus sulla prevedibilità dell’evento più grave, elemento ritenuto incorporato nella stessa disposizione legislativa descrittiva della preterintenzione, che consente di isolare la fattispecie dell’art. 584 cod. pen. distinguendola dall’omicidio volontario cagionato con dolo eventuale, in cui è richiesta una previsione concreta dell’evento-morte il cui rischio, alla stregua delle regole di comune esperienza, l’agente accetta consapevolmente. Invece, nell’omicidio preterintenzionale, l’integrazione stessa della condotta aggressiva implica ex se la prevedibilità di un esito diverso da quello avuto di mira (Sez. 1, n. 4425 del 05/12/2013 – dep. 2014; n. 3619 del 22/12/2017 – dep. 2018), ma sul piano di una prevedibilità astratta e normativamente tipizzata.

Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 1 n. 39091 del 2019

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