Edifici in stato di abbandono
Nell’ipotesi di edifici in stato di abbandono da più anni è ravvisabile il reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 C.p.?
E’ ragionevole (o meno) che la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici abbracci situazioni di fatto in cui l’immobile sia stato per lungo tempo abbandonato e sia stato successivamente occupato a fini abitativi?
Ciò che ne assicurerebbe, piuttosto, un adeguato sfruttamento economico.
Le questioni sono dunque state sollevate nella prospettiva secondo cui, in vista del soddisfacimento del diritto all’abitazione, da garantire in un sistema ispirato alla solidarietà economica e sociale e al pieno sviluppo della persona, l’espandersi della funzione sociale della proprietà determinerebbe una limitazione della rilevanza penale della condotta di occupazione.
Tali argomentazioni, pur evocative della esigenza di tutelare il fondamentale diritto all’abitazione, non possono essere condivise.
Si è già evidenziato che l’art. 633 cod. pen. sanziona la condotta di «invasione» individuata come comportamento di colui che, al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, si introduce in un edificio o in un terreno arbitrariamente, in quanto privo del diritto d’accesso (tra le altre, Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenze 27 marzo-8 luglio 2019, n. 29657 e 21 maggio-1° ottobre 2013, n. 40571). La ratio della disposizione sanzionatoria è volta a punire lo spoglio funzionale che comprime le facoltà di godimento e destinazione del bene spettanti a chi sia ad esso collegato da una relazione di attribuzione tutelata dall’ordinamento giuridico.
Posto che scopo della incriminazione ai sensi dell’art. 633 cod. pen. è la tutela del diritto di godere pacificamente o di disporre dell’immobile, spettante al proprietario, al possessore o al detentore qualificato, oggetto dell’azione delittuosa non possono che essere terreni o edifici altrui, senza alcuna distinzione, e quindi anche terreni incolti, o non produttivi, nonché edifici disabitati o abbandonati.
La disposizione, nella parte in cui si applica anche all’invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da più anni, si appalesa quindi non irragionevole e non lesiva dell’art. 42 Cost., non discendendo dallo stato di abbandono un automatico effetto estintivo dello ius excludendi alios riservato al titolare della situazione di attribuzione del bene, né, pertanto, della pretesa punitiva rivolta alla tutela di quel diritto.
L’incriminazione della condotta di invasione di edifici in stato di abbandono nemmeno appare in contrasto con la «funzione sociale» del diritto di proprietà, sia pure posta in stretta relazione all’art. 2 Cost., in quanto il dovere del proprietario di partecipare alla soddisfazione di interessi generali e all’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale non significa affatto che la proprietà, anche se in stato di abbandono, debba soffrire menomazioni da parte di chiunque voglia limitarne la fruizione; né vi può essere interferenza tra il diritto all’abitazione dell’agente, quale diritto fondamentale riferibile alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, e l’interesse tutelato dall’art. 633 cod. pen., giacché l’esercizio del diritto di abitazione non comporta come mezzo indispensabile l’occupazione dell’edificio altrui (sentenza n. 220 del 1975).
CORTE COSTITUZIONALE sentenza n. 28 del 2024