Doppia conformità della decisione di condanna
La doppia conformità della decisione di condanna avviene nell’ipotesi in cui l’imputato venga condannato nei due gradi di merito (primo grado e grado di appello) con conforme giudizio.
La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell’appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (cit. Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994; Cass., pen., sez. 3^, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012).
Doppia conformità della decisione di condanna e vizio di travisamento della prova
Si osserva, ancora, che la doppia conformità della decisione di condanna dell’imputato ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova.
E’ pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cit., Cass., Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013; Cass., pen., Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013).
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 2 n. 43647 del 2021