Divieto dei nonni in conflitto con i genitori del minore di frequentare il minore
E’ legittimo il divieto dei nonni in conflitto con i genitori del minore di frequentare il minore?
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’art. 1, comma primo, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, che ha novellato l’art. 155 cod. civ., nel prevedere il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (ed i parenti di ciascun ramo genitoriale), non attribuisce ad essi un autonomo diritto di visita, ma affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell’articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata del minore (Cass. civ. sezione I n. 17191 dell’11 agosto 2011). In questa prospettiva al giudice è affidato il potere di emettere provvedimenti che tengano conto dell’interesse prevalente del minore e che si prestino alla maggiore flessibilità e modificabilità possibile in relazione alla finalità di attuare la miglior tutela in favore del minore.
Nel caso di specie i giudici di merito hanno disposto il divieto del minore di frequentare i nonni paterni, e hanno voluto evitare al minore di trovarsi al centro di un conflitto interfamiliare la cui risoluzione non spetta certamente al minore.
Il provvedimento non nega quindi in nessun modo il diritto dei minori a conservare e intrattenere rapporti significativi con i propri ascendenti ma ha una finalità di tutela del minore preservandolo da una situazione di conflitto che determina nel minore una condizione ansiogena e non corrispondente alle sue esigenze di serenità nella crescita. In tal senso il ricorso non coglie la ratio del provvedimento che impugna. È finalizzato a ottenere un sindacato di merito sulla valutazione dell’interesse del minore e fraintende la natura del procedimento attribuendogli un carattere contenzioso e avversariale che non ha, specificamente nei confronti del minore. Di qui la estraneità alla ratio decidendi anche della censura relativa alla mancata nomina di un curatore speciale del minore come è stato del resto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’art. 336, ultimo comma, cod. civ., che prevede la nomina di un difensore del minore, si applica soltanto ai provvedimenti limitativi ed eliminativi della potestà genitoriale ove vi sia un concreto profilo di conflitto di interessi tra genitori e minore, e non anche alle controversie relative al regime di affidamento e di visita del minore nelle quali la partecipazione del minore si esprime, ove ne ricorrano le condizioni di legge e nel perseguimento del suo superiore interesse, mediante l’ascolto dello stesso, che integra un adempimento già previsto dall’art. 155 sexies cod. civ., divenuto necessario ai sensi dell’art. 315 bis cod. civ., introdotto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, in tutte le questioni e procedure che lo riguardano, in attuazione dell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (Cass. clv., sezione I, n. 7478 del 31 marzo 2014).
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 21 aprile 2015, n. 8100