Diritti della personalità. Risarcimento del danno

diritti della personalitàLa Corte di Cassazione con la seguente ordinanza si sofferma sull’ individuazione del giudice competente in relazione alla domanda di risarcimento del danno derivante dalla lesione dei diritti della personalità mediante l’uso dei mezzi di comunicazione di massa.

In particolare ai sensi dell’art. 20 C.p.C.(quale forum commissi delicti) la competenza spetta al giudice del luogo ove è sorta l’obbligazione risarcitoria.

Le Sezioni Unite, con riferimento alla lesione di diritti della personalità per mezzo di trasmissione televisiva, ma sulla base di argomentazioni che rendono il principio estensibile alla competenza su tutte le domande di risarcimento del danno derivante da pregiudizi dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, hanno affermato che la competenza in tali casi debba essere del giudice del luogo di domicilio od, in caso sia diverso, anche del giudice della residenza del danneggiato.

A tal fine, hanno rilevato che non è possibile indicare, come criterio di competenza territoriale fondato sull’identificazione del luogo in cui è sorta l’obbligazione risarcitoria per lesione di diritti della personalità consumata con l’utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa, quello che attribuisca all’attore l’assoluta libertà di convenire il danneggiante in uno qualsiasi dei luoghi in cui la notizia od il giudizio pregiudizievole sono stati diffusi, poiché tale conclusione contrasta con la garanzia costituzionale della precostituzione del giudice, di cui all’art. 25 Cost., la quale richiede che i criteri di competenza siano dettati dalla legge preventivamente, e non in vista di singole controversie, ed abbiano natura generale ed oggettiva.

Conseguentemente, l’interpretazione dell’art. 20 C.p.C. deve portare al risultato di ancorare la competenza ad un luogo certo e ben individuato.

Ed hanno precisato che l’indispensabile premessa dell’identificazione del luogo ove sorge l’obbligazione risarcitoria è l’accertamento della struttura della fattispecie dell’illecito extracontrattuale, qualificato non più come danno- evento, ma come danno – conseguenza.

Ciò comporta che l’obbligazione risarcitoria non nasce nel momento e nel luogo in cui si verifichi un fatto potenzialmente idoneo a provocare un danno, ma solo nel momento e nel luogo in cui il danno risarcibile si verifica effettivamente.

Con la conseguente esigenza di identificare un unico luogo certo, nel quale si verifichi il pregiudizio effettivo.

E tale luogo è quello in cui il danneggiato aveva il domicilio al momento della diffusione della notizia o del giudizio lesivi, perché la lesione della reputazione e degli altri beni della persona è correlata all’ambiente economico e sociale nel quale la persona vive ed opera e costruisce la sua immagine, e quindi “svolge la sua personalità” (art. 2 Cost.).

Inoltre, nel caso di diversità del luogo del domicilio e di quello della residenza, il pregiudizio può verificarsi cumulativamente in entrambi luoghi con la conseguente facoltà dell’attore di adire sia il giudice del domicilio che quello, se diverso, della residenza.

 

Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 8406 Anno 2011

2 thoughts on “Diritti della personalità. Risarcimento del danno

  1. Dario ha detto:

    Interessante la ricostruzione effettuata dalla Suprema Corte

    1. Avv. Francesco Meatta ha detto:

      Grazie per il tuo commento. La competenza nei casi di lesione dei diritti della personalità attraverso mezzi di comunicazione di massa quali i Social Networks è questione sovente abbastanza complessa e di difficile applicazione pratica.

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