Diffamazione aggravata attraverso la bacheca di Facebook

diffamazione aggravataLa giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato in diverse pronunce che il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 comma terzo C.p. può essere commesso a mezzo di Internet.

In tale ipotesi ricorre l’ipotesi aggravata di cui al terzo comma della norma incriminatrice, dovendosi presumere la ricorrenza del requisito della comunicazione con più persone, essendo l’offesa alla reputazione altrui, per sua natura, destinata ad essere normalmente visualizzata in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti, ovvero utenti della rete di Internet in generale.

In particolare, anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “Facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, Codice Penale, poiché la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo per questo di una bacheca Facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca Facebook non avrebbe senso), sia perché l’utilizzo di Facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione.

Ne deriva, pertanto, che la condotta di postare un commento sulla bacheca di Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione dello stesso.

Inoltre, per la idoneità del mezzo utilizzato si realizzano le condizioni necessarie a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica.

Di guisa che, se trattasi di commento offensivo, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dall’art. 595 C.p., comma terzo, integrando l’ipotesi della diffamazione aggravata.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 8328 Anno 2016

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