La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che nel presente articolo si riporta in commento affronta la questione relativa al fatto se una incisione generica fatta su una porta di ingresso di una abitazione privata, recante una offesa nei riguardi del proprietario dell’immobile, possa integrare il delitto di diffamazione.
Uno degli elementi costitutivi del delitto di diffamazione previsti dall’art. 595 del Codice Penale, consiste, appunto, nel requisito della “comunicazione con più persone…“.
Effettivamente, requisito essenziale per la configurabilità del delitto di diffamazione è che l’offesa dell’altrui reputazione avvenga necessariamente “comunicando con più persone”.
Occorre, inoltre, che la comunicazione sia obiettivamente percepibile dai terzi come offensiva della reputazione altrui, ovvero di soggetti individuati o comunque individuabili.
La mera incisione, sulla porta di ingresso dell’abitazione della persona offesa di parole offensive non integra il requisito della comunicazione a più persone.
Non sussiste, infatti, nessun elemento per affermare che quelle scritte, sebbene ipoteticamente offensive, fossero accessibili ad una pluralità di persone, e quindi, che fosse configurabile una “comunicazione” a terzi.
Inoltre, non può dirsi che dalla lettura delle parole offensive, senza ulteriori specificazioni, eventuali terzi ipoteticamente raggiunti dalla “comunicazione” potessero desumere l’attribuzione ad una persona individuata od oggettivamente individuabile.
Invero, secondo l’ orientamento della giurisprudenza di legittimità, il delitto di diffamazione implica l’offesa ad una persona determinata e non può, quindi, essere ritenuto sussistente nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata, se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili .
Nel caso di specie, le parole in questione, esprimendo concetti generali, e non essendo riferite a fatti specifici, non potevano essere collegate, di per sé, da un terzo ad una precisa persona facilmente individuabile.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 18710 Anno 2016
Mi sembra corretto che nel caso di parole o scritti potenzialmente offensivi si richiede ai fini della punibilita’ per diffamazione il requisito dell’individuabilita’ della persona. In caso contrario si viaggerebbe su una linea senza binari.
E’ vero. Grazie del tuo commento.