La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida la quale è stata conseguita dall’ imputato da meno di tre anni, nell’ ambito del procedimento penale in relazione al reato previsto e punito dall’ art. 186 comma 2, lettera b) e 2-sexies Codice della Strada, la cui pena, oggetto di sentenza di patteggiamento ex art. 444 C.p.P, è stata sostituita dal lavoro di pubblica utilità.
In particolare, a parere della giurisprudenza di legittimità e di merito, nella determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il combinato disposto degli articoli 186-bis comma 3 e 186 comma 2 lettera b), Codice della Strada dispone che, nel caso di violazione commessa da soggetto che ha conseguito la patente di guida da meno di tre anni, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve essere aumentata da un terzo alla metà.
Orbene, la determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida la quale è stata conseguita dall’ imputato da meno di tre anni, compresa fra un terzo e la metà, nell’ ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti (o meglio patteggiamento) ai sensi dell’art. 444 C.p.P., è sottratta alla pattuizione fra le parti stesse, trattandosi per l’ appunto di sanzione amministrativa accessoria, la quale deve essere determinata dal Giudice ex lege.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 44343 Anno 2016