La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art.186 comma 2 lett.c) e 2 sexies C.d.S.
Nel caso di specie in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (o patteggiamento), il giudice dopo aver applicato la pena, sostituita con la corrispondente sanzione dei lavori di pubblica utilità, provvede a fissare la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nel massimo edittale senza alcuna motivazione sulle ragioni di tale scelta.
Invero, secondo i criteri di determinazione della sanzione amministrativa accessoria da applicare, tema estraneo all’accordo delle parti, il giudice è tenuto ad una valutazione puntuale e che risulta autonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti imposti dall’art. 448 comma 2 bis C.p.P. (“Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza“; sul punto Cass., sez. U. 26.9.2019 n. 21369; Cass., sez.V, 13.11.2019).
A tale proposito la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici motivi di meritevolezza in favore dell’imputato (Cass., sez. IV, 29.1.2014), ma è invece tenuto ad una motivazione puntuale allorché la misura si allontani dal minimo edittale (Cass., sez.4, 27.3.2012).
Inoltre nella scelta della durata della sanzione amministrativa accessoria il giudice deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all’entità del danno apportato e al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell’art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l’autorità amministrativa che disponga la sospensione della patente (Cass., sez.4, 12.11.1999; Cass., sez. IV, 9.11.2017).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 14661 Anno 2021