Determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità

Determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità Messaggi whatsapp Reati legati dal vincolo della continuazione Entità della pena Molestie Allontanamento dalla casa familiare Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati Riavvicinamento Decreto di citazione a giudizio Estinzione del reato oggetto Annullamento della sentenza con rinvio Reato di molestia Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa Alterazione delle abitudini di vita Perdurante e grave stato di ansia Lavoro di Credibilità della persona offesa Attendibilità della persona offesa dal reato Pubblicazione di post canzonatori su una pagina Facebook Maltrattamenti in famiglia La revoca dell'ordinanza di sospensione del processo Corteggiamento ossessivo e petulante Riavvicinamento della vittima Eventi di danno Prognosi favorevole in ordine Prescrizione Decreto di giudizio immediato Sindacato sulle modalità di svolgimento Tutela della persona offesa Condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari Riforma della sentenza appellata Stato di necessità Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto Diritto di prelazione La richiesta di patteggiamento Procuratore Generale Contestazione Reato di atti persecutori Stalking occupazionale Condizioni di applicabilità delle misure cautelari Bancarotta fraudolenta Opposizione alla donazione Mancata trasmissione Permessi al detenuto Diffamazione a mezzo e-mailSpecificità dei motivi di appello Impugnazione del lodo Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità Abnormità Divieto di un secondo giudizio Reato connesso Lancio di materiale pericoloso Disponibilità delle prove Assenza di contatto fisico con la vittima Plagio letterario Peculato Immediata declaratoria Il diritto agli alimenti produzione di nuovi documenti in appello Immediata esecutività della sanzione accessoria straining Delitto di maltrattamenti in famiglia Violenza sessuale nella coppia Revoca dell'ordinanza ammissiva della messa alla prova Resistenza a un pubblico ufficiale Attendibilità della vittima Ipotesi di minore gravità Inosservanza dell'obbligo di fermarsi all'invito degli agenti in servizio di polizia stradale Comportamento del conducente del veicolo La natura della riconciliazione tra i coniugi giudizio immediato Accesso abusivo ad un sistema Il reato di corruzione Bacio sulla bocca Fatto di lieve entità Toccamento di zona del corpo non qualificata propriamente erogena Assenza di contatto fisico confisca per equivalente Ricorso per cassazione Testimonianza indiretta Valutazione sulla capacità a delinquere Condotta colposa della vittima Truffa informatica Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento Sequestro di persona Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie Valutazione di inammissibilità del programma di trattamento Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio Abuso di autorità Bacio sulle labbra Ripartizione del trattamento di reversibilità Indossare i pantaloni La riconciliazione tra i coniugi Riavvicinamento occasionale dei coniugi Nullità della citazione Abuso delle condizioni di inferiorità psichica Visita ginecologica Attenuante speciale della minore gravità Tentativo di un bacio Consenso agli atti sessuali Diniego all'atto sessuale ripresa della relazione Diniego di messa alla prova Mano sul fondoschiena Reato di violenza sessuale Bacio tentato Mancato accoglimento dell'istanza di messa alla prova Inviare messaggi sessualmente espliciti Sostituzione di persona Responsabilità solidale Attenuante speciale della minore gravità relazione extraconiugale Bondage Bacio sulla guancia Pena detentiva e pecuniaria Induzione alla prostituzione minorile Abbracci Istanza di messa alla prova Molestia o disturbo alle persone Catcalling Assegno di divorzio Configurabilità del reato di diffamazione durata massima Concorso anomalo nel reato Giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti Ingiuria o diffamazione Diversa qualificazione giuridica del fatto Decreto di citazione Principio dell'affidamento Sfruttamento dell’attività di prostituzione Legittimazione del procuratore generale Lenocinio Ingerenza della suocera Infedeltà coniugale Prossimi congiunti Accesso abusivo Diffamazione a mezzo Efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte offesa Decoro architettonico Perdono giudiziale reato di estorsione Registrazioni di conversazioni tra presenti Messaggi amorosi all'amante body shaming Prescrizione Diritto di obiezione di coscienza Abitualità nel reato Fabbricazione e commercio di beni Accompagnamento Infibulazione Astensione dalla commissione di nuovi reati aggravanti specifiche favoreggiamento della prostituzione Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione Fotografia Originalità Mancata trasmissione degli atti al Prefetto befana Dare dello "stupido" Responsabilità del conducente Presupposti per l'ammissione Truffa romantica Quantificazione dell’assegno di divorzio Intollerabilità della convivenza Abuso del diritto Licenziamento Citazione diretta Il rigetto della richiesta di ammissione al beneficio della messa alla prova Il diritto dell’adottato all’accesso alle proprie origini Prosecuzione del procedimento Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale Domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio Rinnovazione del dibattimento Trasmissione degli atti al Prefetto per irrogare le sanzioni amministrative accessorie Affissione del crocifisso nelle aule scolastiche Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative Mancato risarcimento del danno alla persona offesa Recidiva nel biennio Il controllo di logicità Esito positivo della messa alla prova Revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità durata della prestazione di attività lavorativa non retribuita a favore della collettività Imputazioni plurime e cumulative misura di prevenzione del controllo giudiziario Il Mobbing Tempestività della querela Condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato Applicazione della sanzione amministrativa accessoria Competenza a decidere sulla Reati ai quali è applicabile permesso di soggiorno per motivi umanitari Giudizio di rinvio Scritto anonimo Decreto di citazione a giudizio Guida in stato di alterazione psico-fisica Provvedimento abnorme Provocazione modifica della qualificazione giuridica della condotta Programma di trattamento Caparra confirmatoria Mutatio ed emendatio libelli Ripudio Amministrazione di sostegno Divario minimo d'età Revoca della patente di guida quantificazione della sanzione accessoria Legittimazione ad impugnare Iscrizione della messa alla prova nel casellario giudiziario Sostituzione della pena Applicazione della sanzione amministrativa accessoria Tempus regit actum Il decreto penale di condanna Interesse concreto ad impugnare da parte del pubblico ministero Interesse ad impugnare Dissenso Correlazione tra accusa e sentenza Competenza ad irrogare la sanzione amministrativa accessoria Determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Riproduzione abusiva di opere Presupposti legittimanti l'istituto della messa alla prova Decreto di citazione a giudizio ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione Sanzione amministrativa accessoria Responsabilità del titolare di un blog Revoca del lavoro di pubblica utilità Eccezione di nullità del decreto penale di condanna Revoca del beneficio della sospensione del processo per messa alla prova Lavori di pubblica utilità Diniego di ammissione alla messa alla prova Impugnazione della sentenza Termini della richiesta Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità Contratto di edizione musicale Detenzione per la vendita di supporti Determinazione della durata della messa alla prova Sospensione dell'efficacia della sanzione Particolare tenuità Scriminante del diritto di critica Trattamento illecito di dati personali Revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità Rigetto della richiesta messa alla prova Filiazione Riconoscimento del figlio naturale Prescrizione del Presunzione di concepimento Durata della messa alla prova Sospensione condizionale Tardività dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova Etilometro Assegno di mantenimento e assegno divorzile Accertamento alcolimetrico Precedenti penali Riconciliazione dei coniugi Recidiva nel biennio Disciplina Recidiva nel triennio Coabitazione Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova Sanzione amministrativa accessoria della revoca Semilibertà Affidamento in prova al servizio sociale Selfie pornografici Natura del reato Esito positivo della prova Pensione di reversibilità durata della sanzione amministrativa della sospensione Violenza sessuale Accesso all'istituto della messa alla prova Programma di Trattamento Decreto di citazione a giudizio Durata del lavoro Revisione dell'assegno di divorzio Sospensione della patente di guida e confisca Prognosi favorevole Interpretazione del contratto Revoca della sanzione sostitutiva sostitutiva Irrilevanza Pronuncia di addebito Integrazione o modificazione del programma di trattamento Oblazione Quantificazione della sanzione amministrativa accessoria Verità della notizia Competenza territoriale Lavoro di pubblica utilità Esimente del diritto di satira Critica Sentenza di non doversi procedere Revoca della pena sostitutiva del lavoro di Tradimento e risarcimento del danno Contraffazione Contraffazione grossolana Danno cagionato da cosa in custodia Diniego dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova Programma di trattamento e Pubblicazione di foto Trasferimento del lavoratore subordinato Modifica del programma Trasferimento del lavoratore contratto preliminare ad effetti anticipati Espressioni denigratorie Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento Impugnazione avverso la sentenza di estinzione del reato Incapacità naturale Messa Medico del lavoro Abbandono della casa coniugale Messa alla prova presentata nel giudizio di secondo grado Spese a carico dell'usufruttuario L'ordinanza Pettegolezzo Sospensione della prescrizione Addebito della separazione La caparra confirmatoria Iscrizione di ipoteca Assegno divorzile Rimessione in termini Diritto di satira Programma di trattamento Prestazione di attività non retribuita Diritto di cronaca giudiziaria Circostanze aggravanti Diritto morale d'autore Reato di diffamazione tramite la rete internet Decreto penale di condanna e Impugnazione dell'ordinanza di rigetto Giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova tollerabilità delle immissioni Vizi della cosa locata Diffamazione Diffamazione tramite la rete Internet Preliminare di vendita Casellario giudiziale Rilascio dell'immobile locato lavori di straordinaria amministrazione Garanzia per i vizi revoca della sanzione sostitutiva Paternità dell'opera Esimente della verità putativa Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Diritto di cronaca Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaLa giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di dare indicazioni interpretative in merito alla necessità di motivare in modo chiaro e completo sulla determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità, in caso di ammissione dell’imputato all’istituto della messa alla prova, insistendo sulle peculiarità valutative proprie della forma di diversion prevista dal legislatore all’art. 168-bis C.p. e, soprattutto, dando spazio ad una valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura di tale durata, rispetto ai parametri consueti di adeguamento della sanzione al fatto di reato commesso in concreto ed alla personalità dell’autore previsti dall’art. 133 C.p., qualora non vi siano precisazioni nel programma di trattamento stilato dall’ufficio dei servizi sociali (cfr., Cass., Sez. 5, n. 48258 del 4/11/2019, che ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata, in un caso in cui il giudice aveva proceduto ad integrazioni del programma di trattamento elaborato dall’UEPE d’intesa con l’imputato, costituite proprio dall’indicazione della durata del lavoro di pubblica utilità, non precisata nel programma suddetto, e dalla sua determinazione nel massimo previsto, senza procedere all’apprezzamento della concreta gravità dei fatti e della personalità degli imputati).
E ciò a maggior ragione quando la durata del lavoro di pubblica utilità cui è subordinata l’ammissione alla messa alla prova (in forza del comma terzo dell’art. 168-bis C.p.) non è precisata nel programma di trattamento stilato, d’intesa con l’imputato, dagli uffici dedicati ed il giudice lo integri ovvero, essendo invece determinata, se ne discosti (Cass., Sez. 3, n. 55511 del 19/9/2017; Cass., Sez. 4, n. 481 del 26/10/2021).
Una ricostruzione sistematica dell’istituto convince della bontà di tali approdi, emergendo dalla combinazione delle disposizioni normative rilevanti, infatti, che la previsione obbligatoria del lavoro di pubblica utilità costituisce l’essenza afflittiva del sistema della sospensione con messa alla prova, sicchè solo il riferimento ai parametri di cui all’art. 133 C.p. consente di individualizzare la scelta del trattamento penale complessivo di probation.
Ed infatti:
– l’art. 464-bis, comma 4, C.p.P. prevede che, alla richiesta formulata dall’imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, è allegato un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l’elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma, che prevede: le modalità di coinvolgimento dell’imputato,
nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile; le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all’attività di volontariato di rilievo sociale;
– l’art. 464-quater, comma 3, C.p.P. stabilisce che la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all’art. 133 C.p., reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati;
– l’art. 168-bis, comma 3, C.p. prevede che la concessione della messa alla prova è, inoltre, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato; la prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.
Dall’analisi combinata delle disposizioni suddette emerge nettamente la correttezza delle ragioni ispiratrici della giurisprudenza di legittimità richiamata, dovendosi ribadire, pertanto, che il criterio più affidabile in tema di determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità, fulcro del programma di trattamento connesso al procedimento di messa alla prova, è quello dell’applicazione degli indici dettati dall’art. 133 C.p., in una necessaria loro valutazione complessiva, sia dal punto di vista oggettivo (la gravità del reato) che soggettivo (il grado di colpevolezza e le esigenze di risocializzazione).
La prospettiva ermeneutica appena richiamata si è consolidata anche per l’intervento della Corte costituzionale (ord. n. 54 del 2017) che, nell’avallare l’innegabile natura afflittiva e latamente sanzionatoria della componente “lavoro di pubblica utilità” nel procedimento di messa alla prova, dichiarando infondate o manifestamente inammissibili le questioni sollevate da alcuni giudici di merito, ha sottolineato, in uno con le Sezioni Unite (Cass., Sez. U., n. 33216 del 31/3/2016, richiamata dalla Consulta), come “la normativa sulla sospensione del procedimento con messa alla prova comporta una diversificazione dei contenuti, prescrittivi e di sostegno, del programma di trattamento“.. e “l’affidamento al giudice di un giudizio sull’idoneità del programma, quindi sui contenuti dello stesso, comprensivi sia della parte “afflittiva” sia di quella “rieducativa”, in una valutazione complessiva circa la rispondenza del trattamento alle esigenze del caso concreto, che presuppone anche una prognosi di non recidiva.
La Corte costituzionale evidenzia che tale giudizio deve svolgersi in base ai parametri di cui all’articolo 133 del codice penale, richiamati dall’art. 464-quater, comma 3, C.p.P.. e che il trattamento dell’imputato nei diversi casi oggetto del procedimento speciale in questione risulta, perciò, necessariamente diverso, in linea con il dettato dell’art. 3 Cost.
Quanto alla durata del lavoro di pubblica utilità e ai dubbi di costituzionalità sollevati in ordine al fatto che questa non sarebbe prevista e che ugualmente non si siano indicati, da parte del legislatore, i parametri per determinarla ed il soggetto competente a questa determinazione, la Corte costituzionale sottolinea come:
– benché non espressamente indicata, la durata massima risulta indirettamente dall’art. 464-quater, comma 5, C.p.P. perché, in mancanza di una sua diversa determinazione, corrisponde necessariamente alla durata della sospensione del procedimento, la quale non può essere: «a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria; b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria»;
– al termine del periodo di sospensione, il giudice, a norma dell’art. 464-septies C.p.P., deve valutare l’esito della messa alla prova, «tenuto conto del comportamento dell’imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite», tra le quali vi sono anche quelle relative al lavoro di pubblica utilità, che alla cessazione della sospensione deve essere terminato;
– per determinare in concreto tale durata il giudice deve tenere conto dei criteri previsti dall’art. 133 C.p. e delle caratteristiche che dovrà avere la prestazione lavorativa, considerato che questa potrà svolgersi in giorni anche non continuativi, con una durata giornaliera da stabilire, nel limite massimo di otto ore, e che dovrà avvenire «con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato» (art. 168-bis, terzo comma, C.p.).
La Corte costituzionale, insomma, ha indicato, quale condizione per la compatibilità del sistema della messa alla prova e, nel suo ambito, del lavoro di pubblica utilità, con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., proprio il necessario riferimento ai parametri previsti dall’art. 133 C.p.
Inoltre, deve aggiungersi un’ulteriore considerazione sistematica: il legislatore non ha fissato un confine rigido tra il programma di trattamento elaborato dal UEPE, confezionato d’intesa con l’imputato, ed il provvedimento del giudice con il quale si dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Come è stato sottolineato nelle pronunce delle Sezioni semplici già richiamate, non si prevede, se la durata del lavoro di pubblica utilità debba essere fissata necessariamente nel programma dall’ufficio esecuzione penale esterna (UEPE) o debba essere decisa dal giudice, ferma la necessità di un controllo giurisdizionale sulla sua congruità.
A tal fine si ritiene che tale controllo non può che comportare oneri motivazionali diversi a seconda che il programma, accettato espressamente dall’imputato, indichi la durata del lavoro di pubblica utilità ovvero non la indichi: nel primo caso, infatti, la motivazione del successivo provvedimento del giudice potrà limitarsi a un richiamo alla congruità di quanto già previsto di intesa fra l’imputato e l’UEPE; nel secondo caso, sarà invece necessaria una motivazione più pregnante (cfr., in tal senso, Cass., Sez. 3, n. 55511 del 2017 e Sez. 5, n. 48258 del 2019, citate). (Cass., Sez. 5, n. 22136/2022).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *