CASO DI DELFI AS contro la Repubblica di ESTONIA

delfiIn materia di libertà di espressione si riporta in commento la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – Strasburgo 10 Ottobre 2013 – che trae origine da un ricorso contro la Repubblica di Estonia depositato presso la Corte, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà Fondamentali dalla società Delfi AS.

Delfi AS è uno dei più grandi portali di notizie su Internet in Estonia. Nella pubblicazione delle news era contemplata la possibilità ai lettori di rilasciare dei commenti ovvero di leggere i vari commenti lasciati dagli altri.

Il 24 gennaio 2006 sul portale Delfi è stato pubblicato un articolo dal titolo  “SLK Distrutta Planned Ice Road“.

SLK è una società di navigazione che collega la terraferma e alcune isole e i suoi traghetti viaggiano da una rotta ad una altra rompendo le lastre di ghiaccio, mentre l’apertura di strade, quale connessione più economica e veloce per le isole rispetto alla società di servizi di traghetto, è stata rinviata per diverse settimane.

A seguito della pubblicazione dell’articolo sono stati inseriti 185 commenti. Una ventina dei quali conteneva minacce personali e linguaggio offensivo nei confronti del dirigente della Società SLK.

A seguito della segnalazione la Delfi AS provvedeva alla rimozione dei commenti offensivi.

La Corte rileva, in via preliminare, che i commenti pubblicati dai lettori in reazione all’articolo pubblicato sul portale di notizie Internet della società Delfi AS erano di natura diffamatoria.

Infatti, la società Delfi AS li ha  prontamente rimossi.

La Corte rileva che l’articolo  pubblicato affrontava un argomento di un certo grado di interesse pubblico.

Certamente la società Delfi AS avrebbe dovuto esercitare una certa prudenza nella pubblicazione della notizia, al fine di evitare di essere ritenuta responsabile per violazione di reputazione di altre persone. Inoltre la stessa non ha fatto un buon uso, come avrebbe potuto fare, delle attività necessarie dirette al controllo sui commenti diffamatori.

Sulla base degli elementi di cui sopra, in particolare in relazione alla natura offensiva e minacciosa delle osservazioni, il fatto che i commenti sono stati inviati in reazione ad un articolo pubblicato sul portale della società, l’insufficienza delle misure adottate dalla società per evitare danni causati alla reputazione di altre persone, la Corte ritiene che nel caso di specie, la costatazione che la società Delfi AS è stata ritenuta responsabile per i commenti diffamatori pubblicati dai lettori sul suo portale di notizie Internet rappresenta una limitazione giustificata e proporzionata alla libertà di espressione.

La Corte dichiara che non vi è stata alcuna violazione della libertà di espressione di cui all’ art. 10 della Convenzione. 

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