Decreto di citazione a giudizio e messa alla prova

Decreto di citazione a giudizio Durata del lavoro Revisione dell'assegno di divorzio Sospensione della patente di guida e confisca Prognosi favorevole Interpretazione del contratto Revoca della sanzione sostitutiva sostitutiva Irrilevanza Pronuncia di addebito Integrazione o modificazione del programma di trattamento Oblazione Quantificazione della sanzione amministrativa accessoria Verità della notizia Competenza territoriale Lavoro di pubblica utilità Esimente del diritto di satira Critica Sentenza di non doversi procedere Revoca della pena sostitutiva del lavoro di Tradimento e risarcimento del danno Contraffazione Contraffazione grossolana Danno cagionato da cosa in custodia Diniego dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova Programma di trattamento e Pubblicazione di foto Trasferimento del lavoratore subordinato Modifica del programma Trasferimento del lavoratore contratto preliminare ad effetti anticipati Espressioni denigratorie Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento Impugnazione avverso la sentenza di estinzione del reato Incapacità naturale Messa Medico del lavoro Abbandono della casa coniugale Messa alla prova presentata nel giudizio di secondo grado Spese a carico dell'usufruttuario L'ordinanza Pettegolezzo Sospensione della prescrizione Addebito della separazione La caparra confirmatoria Iscrizione di ipoteca Assegno divorzile Rimessione in termini Diritto di satira Programma di trattamento Prestazione di attività non retribuita Diritto di cronaca giudiziaria Circostanze aggravanti Diritto morale d'autore Reato di diffamazione tramite la rete internet Decreto penale di condanna e Impugnazione dell'ordinanza di rigetto Giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova tollerabilità delle immissioni Vizi della cosa locata Diffamazione Diffamazione tramite la rete Internet Preliminare di vendita Casellario giudiziale Rilascio dell'immobile locato lavori di straordinaria amministrazione Garanzia per i vizi revoca della sanzione sostitutiva Paternità dell'opera Esimente della verità putativa Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Diritto di cronaca Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la mancanza dell’avviso concernente la possibilità di chiedere la messa alla prova nel decreto di citazione a giudizio ex art. 552 C.p.P.

La fattispecie concreta deriva dall’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio formulata dalla difesa dell’imputato in quanto privo dell’avvertimento circa la possibilità di avvalersi dell’istituto della messa alla prova. Ciò, con riferimento alla disciplina del decreto penale di condanna, in relazione all’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), del C.p.P., nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova. (Corte Cost., sent. n. 201 del 6 Luglio 2016).

In particolare, è stato chiarito che la conclusione raggiunta dalla Consulta con la predetta sentenza, con riferimento alla disciplina del decreto penale, connotata dalle preclusioni conseguenti alla mancata richiesta dei riti alternativi con l’atto di opposizione, non appare “esportabile” nella diversa fattispecie del decreto di citazione a giudizio, “nella quale l’omissione dell’avviso non può determinare alcun pregiudizio irreparabile per la parte non incorrendo la medesima in alcuna decadenza nella proposizione della richiesta, tranquillamente avanzabile in sede di giudizio nei limiti temporali in esso stabiliti” (così, in motivazione, Cass., Sez. 2, n. 3864 del 23/12/2016, la quale ha peraltro escluso l’abnormità del provvedimento, pur illegittimo, con cui il Tribunale dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, sul presupposto erroneo che il decreto di citazione a giudizio nei confronti dell’imputato sia affetto da nullità per mancanza dell’avviso della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, in realtà non dovuto).

Al riguardo, deve anzitutto osservarsi che la Corte Costituzionale (ord. n. 71 del 2019) ha dichiarato manifestamente inammissibile, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta, una questione di legittimità dell’art. 552 comma 1, lettera f), C.p.P., nella parte in cui non prevede l’avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi degli artt. 168-bis e seguenti del codice penale e 464-bis e seguenti C.p.P. In particolare la Consulta ha sottolineato l’impossibilità di procedere al necessario controllo di rilevanza della questione sollevata, non avendo l’ordinanza specificato “se nell’udienza in cui sono state sollevate le questioni fosse già stata dichiarata l’apertura del dibattimento e se gli imputati avessero manifestato la volontà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, solo in tal caso configurandosi l’interesse ad eccepire la nullità del decreto di citazione a giudizio che non contenga l’avvertimento relativo a tale facoltà” (con richiamo alle precedenti n. 7 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 237 del 2016).

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 29782 Anno 2020

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