La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la mancanza dell’avviso concernente la possibilità di chiedere la messa alla prova nel decreto di citazione a giudizio ex art. 552 C.p.P.
La fattispecie concreta deriva dall’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio formulata dalla difesa dell’imputato in quanto privo dell’avvertimento circa la possibilità di avvalersi dell’istituto della messa alla prova. Ciò, con riferimento alla disciplina del decreto penale di condanna, in relazione all’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), del C.p.P., nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova. (Corte Cost., sent. n. 201 del 6 Luglio 2016).
In particolare, è stato chiarito che la conclusione raggiunta dalla Consulta con la predetta sentenza, con riferimento alla disciplina del decreto penale, connotata dalle preclusioni conseguenti alla mancata richiesta dei riti alternativi con l’atto di opposizione, non appare “esportabile” nella diversa fattispecie del decreto di citazione a giudizio, “nella quale l’omissione dell’avviso non può determinare alcun pregiudizio irreparabile per la parte non incorrendo la medesima in alcuna decadenza nella proposizione della richiesta, tranquillamente avanzabile in sede di giudizio nei limiti temporali in esso stabiliti” (così, in motivazione, Cass., Sez. 2, n. 3864 del 23/12/2016, la quale ha peraltro escluso l’abnormità del provvedimento, pur illegittimo, con cui il Tribunale dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, sul presupposto erroneo che il decreto di citazione a giudizio nei confronti dell’imputato sia affetto da nullità per mancanza dell’avviso della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, in realtà non dovuto).
Al riguardo, deve anzitutto osservarsi che la Corte Costituzionale (ord. n. 71 del 2019) ha dichiarato manifestamente inammissibile, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta, una questione di legittimità dell’art. 552 comma 1, lettera f), C.p.P., nella parte in cui non prevede l’avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi degli artt. 168-bis e seguenti del codice penale e 464-bis e seguenti C.p.P. In particolare la Consulta ha sottolineato l’impossibilità di procedere al necessario controllo di rilevanza della questione sollevata, non avendo l’ordinanza specificato “se nell’udienza in cui sono state sollevate le questioni fosse già stata dichiarata l’apertura del dibattimento e se gli imputati avessero manifestato la volontà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, solo in tal caso configurandosi l’interesse ad eccepire la nullità del decreto di citazione a giudizio che non contenga l’avvertimento relativo a tale facoltà” (con richiamo alle precedenti n. 7 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 237 del 2016).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 29782 Anno 2020