La Suprema Corte di Cassazione con il provvedimento che si riporta in commento affronta la questione inerente il risarcimento del danno non patrimoniale in capo al coniuge superstite (nella specie al marito della vittima deceduta a seguito di un incidente stradale) e l’esistenza di una relazione extraconiugale di quest’ultimo, dalla quale era nato un figlio.
Risarcimento del danno non patrimoniale in capo al coniuge superstite e relazione extraconiugale di quest’ultimo
Nel caso di specie la Corte di merito aveva rigettato la domanda risarcitoria del coniuge, evidenziando che la presunzione di sussistenza (tra coniugi non separati) di un progetto di vita in comune e di un vincolo affettivo era stata superata da elementi di segno contrario, atteso che il coniuge superstite aveva avuto una relazione extraconiugale, dalla quale era nato un figlio tre mesi prima della morte dell’altro coniuge.
Sul coniuge superstite incombeva la relativa prova, e non aveva dimostrato, in presenza di una circostanza che -secondo comune esperienza – costituisce sintomo del deterioramento e della cessazione di un rapporto coniugale, la perdurante sussistenza tra i coniugi (benché non legalmente separati) di un vincolo affettivo e ha rigettato la domanda risarcitoria.
Correttamente la Corte territoriale ha rilevato che, in termini generali, il fatto illecito costituito dalla uccisione di uno stretto congiunto appartenente al ristretto nucleo familiare (genitore, coniuge, fratello) dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella sofferenza morale che solitamente si accompagna alla morte dì una persona cara e nella perdita del rapporto, parentale e conseguente lesione del diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che ordinariamente caratterizza la vita familiare.
Si tratta, pertanto, di un danno presunto, dovendosi ordinariamente ritenere sussistente tra detti stretti congiunti un intenso vincolo affettivo ed un progetto di vita in comune; nella normalità dei casi, pertanto, in virtù di detta presunzione, il soggetto danneggiato non ha l’onere di provare di avere effettivamente subito il dedotto danno non patrimoniale.
Siffatta presunzione semplice può tuttavia, come tale, essere superata da elementi di segno contrario, quali la separazione legale o (come nel caso di specie) l’esistenza di una relazione extraconiugale con conseguente nascita di un figlio tre mesi prima della morte del coniuge (relazione extraconiugale che costituisce evidente inadempimento all’obbligo di fedeltà tra coniugi di cui all’art. 143 c.c.).
Detti elementi non comportano, di per sé, l’insussistenza del danno non patrimoniale in capo al coniuge superstite, ma impongono a quest’ultimo, in base agli ordinari criteri di ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.(essendo stata, come detto, superata la presunzione), di provare di avere effettivamente subito, per la persistenza del vincolo affettivo, il domandato danno non patrimoniale.
Corte di Cassazione Civile, Sez. III civile, 11.12.2018, n. 31950