La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente il risarcimento del danno cagionato da cosa in custodia ex art. 2051 C.c.
La fattispecie concreta concerne il risarcimento del danno determinato dalla caduta a causa della presenza sul manto stradale di una buca non visibile. Partendo dal dato testuale dell’art. 2051 C.c.: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito“, occorre soffermarsi sulla condotta del danneggiato e sul dovere di cautela incombente sullo stesso.
Tali elementi assumono rilevanza nella fattispecie concreta, in cui la situazione di dissesto della strada era nota al danneggiato che conosceva lo stato dei luoghi, e lo stesso aveva il dovere di adottare le cautele richieste dalle circostanze del caso secondo l’ordinaria diligenza.
La violazione del dovere di cautela da parte del danneggiato in presenza di cosa potenzialmente pericolosa rappresenta caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità fra la cosa e l’evento dannoso.
La giurisprudenza di legittimità in materia di rilevanza della condotta del danneggiato nella fattispecie di cui all’art. 2051 C.c. è conforme nel ritenere che il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione dell’art. 1227 C.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass., 01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass., 01/02/2018, n. 2479; Cass., 01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481; Cass., 01/02/2018, n. 2482).
Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 3 Num. 17443 Anno 2019