La giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di chiarire che il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma ex art. 1 della Legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della Legge citata, di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore.
Va osservato infatti che la creatività, nell’ambito delle opere dell’ingegno, non è costituita dall’idea di per sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di opere di diversi autori, come è ovvio nelle opere degli artisti, le quali tuttavia sono diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che, in quanto tale, rileva per l’ottenimento della protezione.
In tale contesto si è altresì affermato che “si ha violazione dell’esclusiva non solo quando l’opera è copiata integralmente (riproduzione abusiva in senso stretto); ma anche quando si ha contraffazione dell’opera precedente, contraffazione la quale implica delle differenze oltre che delle somiglianze. Ora, quando si tratta di valutare se c’è o no contraffazione non è determinante, per negarla, l’esistenza di differenze di dettaglio: ciò che conta è se i tratti essenziali che caratterizzano l’opera anteriore sono riconoscibili nell’opera successiva”.
L’elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione in quanto, mentre quest’ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell’opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un’elaborazione dell’opera originale con un riconoscibile apporto creativo.
Ciò che rileva, pertanto, non è la possibilità di confusione tra due opere, alla stregua del giudizio d’ impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell’impresa, ma la riproduzione illecita di un’ opera da parte dell’altra, ancorchè camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l’opera originaria.
L’accertamento se l’opera dell’ingegno costituisca opera originale, o, comunque, di carattere creativo, tale da meritare la protezione della legge nei confronti di altra che si assume plagiata, è rimesso all’incensurabile apprezzamento del giudice di merito, che, quando sia sorretto da congrua motivazione ed esente da errori logici o giuridici, non risulta sindacabile in sede di legittimità.
Al giudice di merito è, altresì, demandato di accertare incensurabilmente se l’utilizzazione di alcuni elementi dell’opera altrui dell’ingegno dia vita ad una entità intellettuale nuova e diversa, o costituisca, invece, una contraffazione vietata dalla legge.
Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 1 Num. 9854 Anno 2012
La legge sul diritto d’autore deve tutelare quelle opere artistiche o letterarie che sono idonee ad esprimere un quid necessario collegato al mondo interiore dell’autore.
Grazie per il puntuale intervento