La convivenza more uxorio è diversa dal vincolo coniugale e non può essere assimilata a questo per desumerne l’esigenza costituzionale di una parità di trattamento.
La stessa Costituzione ha valutato le due situazioni in modo diverso. Infatti il matrimonio forma oggetto della specifica previsione contenuta nell’art. 29 Cost., che lo riconosce elemento fondante della famiglia come società naturale, mentre il rapporto di convivenza more uxorio assume anch’esso rilevanza costituzionale, ma nell’ambito della protezione dei diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali garantita dall’art. 2 Cost.
La giurisprudenza costituzionale, al riguardo, ha rilevato, “Tenendo distinta l’una dall’altra forma di vita comune tra uomo e donna, si rende possibile riconoscere a entrambe la loro specifica dignità; si evita di configurare la convivenza come forma minore del rapporto coniugale, riprovata o appena tollerata, e non si innesca alcuna impropria rincorsa verso la disciplina del matrimonio da parte di coloro che abbiano scelto di liberamente convivere. Soprattutto si pongono le premesse per una considerazione giuridica dei rapporti personali e patrimoniali di coppia nelle due diverse situazioni, considerazione la quale, fermi in ogni caso i doveri e i diritti che ne derivano verso i figli e i terzi, tenga presenti e quindi rispetti il maggior spazio da riconoscersi, nella convivenza, alla soggettività individuale dei conviventi; e viceversa dia, nel rapporto di coniugio, maggior rilievo alle esigenze obiettive della famiglia come tale, cioè come stabile istituzione sovraindividuale“.
Quest’ultimo profilo, che richiama il connotato istituzionale della famiglia fondata sul matrimonio, il quale non può essere ridotto al rango di elemento meramente formale, giova a sottolineare un ulteriore elemento differenziale tra la convivenza more uxorio, basata sull’affectio di ciascuna delle parti, e il rapporto coniugale, caratterizzato anche dalla maggiore stabilità.
In questo quadro, l’aspetto dei comuni sentimenti affettivi, che ben possono essere presenti in un rapporto di coniugio come in uno stabile rapporto di convivenza more uxorio, non è idoneo a superare le diversità tra le due situazioni.
Tali diversità, senza escludere la riconosciuta rilevanza giuridica della convivenza more uxorio, valgono però a giustificare che la legge possa riservare in linea di principio all’una e all’altra situazione un trattamento non omogeneo.
CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 140 ANNO 2009