Convivenza more uxorio dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento
La convivenza more uxorio dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento è una causa di cessazione del diritto all’assegno di divorzile?
Ovvero, il principio che la convivenza more uxorio del coniuge titolare di assegno divorzile farebbe venir meno il diritto all’assegno, non avrebbe fondamento normativo e contrasterebbe con i principi fissati da Cass., Sez. Un., 18287 del 2018.
Per il che vanno recepite le indicazioni provenienti da Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287, e cioè occorre che:
i) a seguito del divorzio, si sia determinata tra gli ex coniugi una “rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale“, con la conseguenza che, se non v’è disparità, o se la disparità non è rilevante, non v’è assegno;
ii) che, in presenza di simile disparità, detto squilibrio sia “da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari“, e cioè che gli allora coniugi abbiano, di comune accordo, convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie realistiche prospettive professionali-reddituali – escluso in proposito qualunque automatismo presuntivo correlato al fatto in sè considerato che uno dei coniugi si sia in prevalenza occupato della famiglia – agli impegni casalinghi, senza che possano invece rilevare squilibri economico-patrimoniali, pur sopravvenuti al matrimonio, che abbiano altra fonte, qual è, tra le altre, la maggiore attitudine dell’uno a produrre ricchezza;
iii) che, tenuto conto delle circostanze del caso, e comunque della durata del matrimonio e dell’età del richiedente, ove il contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole abbia inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, si debba infine procedere al necessario riequilibrio mediante il riconoscimento dell’assegno in misura adeguata.
Orbene, si tratta di una questione medio tempore esaminata dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 5 novembre 2021, n. 32198), le quali hanno affermato che:
-) l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonchè sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno, in relazione alla sua componente compensativa;
-) in tema di assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell’attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa; a tal
fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. L’assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo.
Rimane dunque confermato che l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza more uxorio fa venir meno il diritto all’assegno, salvo che per la sua eventuale componente compensativa.
Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 5 maggio 2022, n. 14256