Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche

La Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artisticheConvenzione Universale sul Diritto d’Autore è stata adottata a Berna nel 1886, e stabilisce quanto segue:

Articolo 1

I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche.

Articolo 2

1) L’espressione “opere letterarie ed artistiche” comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico-musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all’architettura o alle scienze.

2) è tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di prescrivere che le opere letterarie ed artistiche oppure che una o più categorie di tali opere non sono protette fintanto che non siano state fissate su un supporto materiale.

3) Si proteggono come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell’autore dell’opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un’opera letteraria o artistica.

4) è riservato alle legislazioni dei Paesi dell’Unione di determinare la protezione da accordare ai testi ufficiali d’ordine legislativo, amministrativo e giudiziario, come anche alle traduzioni ufficiali di questi testi.

5) Le raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e le antologie che, per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di creazioni intellettuali sono protette come tali, senza pregiudizio del diritto d’autore su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte stesse.

6) Le opere sopraindicate sono protette in tutti i Paesi dell’Unione. Tale protezione si esercita nell’interesse dell’autore e dei suoi aventi causa.

7) è riservato alle legislazioni dei Paesi dell’Unione di determinare sia la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli, tenendo conto delle disposizioni dell’art. 7. 4) della presente Convenzione. Per le opere protette, nel Paese d’origine, unicamente come disegni e modelli, può essere rivendicata, in un altro Paese dell’Unione, soltanto la protezione speciale ivi concessa ai disegni e modelli; tuttavia, se questo Paese non concede una tale speciale protezione, dette opere saranno protette come opere artistiche.

8) La protezione della presente Convenzione non si applica alle notizie del giorno od a fatti di cronaca che abbiano carattere di semplici informazioni di stampa.

Articolo 2-bis

1) è riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di escludere parzialmente o integralmente dalla protezione prevista dall’articolo precedente i discorsi politici ed i discorsi pronunciati nei dibattimenti giudiziari.

2) è del pari riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di determinare le condizioni alle quali conferenze, allocuzioni, ed opere analoghe pronunciate in pubblico, possono essere riprodotte dalla stampa, radiodiffuse, trasmesse per filo al pubblico, od essere oggetto delle comunicazioni al pubblico contemplate dall’art. 11 bis 1) della presente Convenzione, qualora una tale utilizzazione appaia giustificata dallo scopo informativo perseguito.

3) Soltanto l’autore ha tuttavia il diritto di compilare una raccolta delle proprie opere indicate negli alinea precedenti.

Articolo 3

1) Sono protetti in forza della presente Convenzione: a) gli autori appartenenti a uno dei Paesi dell’Unione, per le loro opere, siano esse pubblicate oppure no; b) gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi dell’Unione, per le opere che essi pubblicano per la prima volta in uno di tali Paesi o simultaneamente in un Paese estraneo all’Unione e in un Paese dell’Unione.

2) Gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi dell’Unione ma aventi la loro residenza abituale in uno di essi sono assimilati, ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, agli autori appartenenti al predetto Paese.

3) Per “opere pubblicate” si devono intendere le opere edite col consenso dei loro autori, qualunque sia il modo di fabbricazione degli esemplari, purché questi, tenuto conto della natura dell’opera, siano messi a disposizione del pubblico in modo tale da soddisfarne i ragionevoli bisogni. Non costituiscono pubblicazione la rappresentazione di un’opera drammatica, drammatico-musicale o cinematografica, l’esecuzione di un’opera musicale, la recitazione pubblica di un’opera letteraria, la trasmissione o la radiodiffusione di opere letterarie od artistiche, l’esposizione di un’opera d’arte e la costruzione di un’opera di architettura.

4) Si considera come pubblicata simultaneamente in più Paesi l’opera che appaia in due o più Paesi entro trenta giorni dalla sua prima pubblicazione.

Articolo 4

Sono protetti in forza della presente Convenzione, anche se le condizioni previste dall’art. 3 non risultano adempiute: a) gli autori di opere cinematografiche, il cui produttore abbia sede o residenza abituale in uno dei Paesi dell’Unione; b) gli autori di opere di architettura edificate in un Paese dell’Unione o di opere delle arti grafiche e plastiche incorporate in uno stabile situato in un Paese dell’Unione.

Articolo 5

1) Nei Paesi dell’Unione diversi da quello di origine dell’opera gli autori godono, relativamente alle opere per le quali sono protetti in forza della presente Convenzione, dei diritti che le rispettive leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente conferire ai nazionali, nonché dei diritti conferiti specificamente dalla presente Convenzione.

2) Il godimento e l’esercizio di questi diritti non sono subordinati ad alcuna formalità e sono indipendenti dall’esistenza della protezione nel Paese d’origine dell’opera. Per conseguenza, al di fuori delle clausole della presente Convenzione, l’estensione della protezione e i mezzi di ricorso assicurati all’autore per salvaguardare i propri diritti sono regolati esclusivamente dalla legislazione del Paese nel quale la protezione è richiesta.

3) La protezione nel Paese di origine è regolata dalla legislazione nazionale. Tuttavia l’autore, allorché non appartenga al paese d’origine dell’opera per la quale è protetto dalla presente Convenzione, avrà, in questo Paese, gli stessi diritti degli autori nazionali.

4) Si reputa Paese d’origine:
a) per le opere pubblicate per la prima volta in uno dei Paesi dell’Unione, tale Paese; tuttavia, per le opere pubblicate simultaneamente in più Paesi dell’Unione che concedono durante di protezione diverse, quello la cui legislazione accorda la durata di protezione più breve;
b) per le opere pubblicate simultaneamente in un Paese estraneo all’Unione e in un Paese dell’Unione, quest’ultimo Paese;
c) per le opere non pubblicate o per quelle pubblicate per la prima volta in un Paese estraneo all’Unione, senza pubblicazione simultanea in un Paese dell’Unione, il Paese dell’Unione cui l’autore appartiene; tuttavia,
i) se si tratta di opere cinematografiche, il cui produttore ha sede o residenza abituale in un Paese dell’Unione, si reputa quest’ultimo come Paese d’origine, e
ii) se si tratta di opere architettoniche edificate in un Paese dell’Unione o di opere delle arti grafiche e plastiche incorporate in uno stabile situato in un Paese dell’Unione, si reputa quest’ultimo Paese d’origine.

Articolo 6

1) Quando un Paese estraneo all’Unione non protegge in misura sufficiente le opere degli autori appartenenti ad un Paese dell’Unione, quest’ultimo potrà limitare la protezione delle opere i cui autori, al momento della prima pubblicazione delle medesime, appartengano al Paese estraneo e non risiedano abitualmente in un Paese dell’Unione. Se il Paese della prima pubblicazione fa uso di questa facoltà, gli altri Paesi dell’Unione non saranno tenuti ad accordare alle opere, in tal modo soggette a particolare disciplina, una protezione più larga di quella loro accordata nel paese di prima pubblicazione.

2) Nessuna limitazione, stabilita in forza dell’alinea precedente, dovrà pregiudicare i diritti acquisiti da un autore su di un’opera pubblicata in un Paese dell’Unione, prima che siffatta limitazione sia stata posta in esecuzione.

3) I Paesi dell’Unione che, in forza del presente articolo, limiteranno la protezione dei diritti degli autori, ne daranno notificazione scritta al Direttore Generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (in seguito designato “Direttore Generale”), indicando i Paesi rispetto ai quali si limita la protezione e del pari le limitazioni cui sono soggetti i diritti degli autori appartenenti a questi Paesi. Il Direttore Generale comunicherà immediatamente il fatto a tutti i Paesi dell’Unione.

Articolo 6-bis

1) Indipendentemente dai diritti patrimoniali d’autore, ed anche dopo la cessione di detti diritti, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi ad ogni deformazione, mutilazione od altra modificazione, come anche ad ogni altro atto a danno dell’opera stessa, che rechi pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione.

2) I diritti riconosciuti all’autore in forza dell’alinea precedente sono, dopo la sua morte, mantenuti almeno fino all’estinzione dei diritti patrimoniali ed esercitati dalle persone o istituzioni a tal fine legittimate dalla legislazione nazionale del Paese in cui la protezione è richiesta. Tuttavia, i Paesi la cui legislazione, in vigore al momento della ratifica del presente Atto o dell’adesione ad esso, non contiene disposizioni assicuranti la protezione, dopo la morte dell’autore, di tutti i diritti a lui riconosciuti in forza dell’alinea precedente, hanno la facoltà di stabilire che taluni di questi diritti non siano mantenuti dopo la morte dell’autore.

3) I mezzi di ricorso per la tutela dei diritti di cui al presente articolo sono regolati dalla legislazione del Paese dove la protezione è richiesta.

Articolo 7

1) La durata della protezione concessa dalla presente Convenzione comprende la vita dell’autore e un periodo di cinquanta anni dopo la sua morte.

2) Tuttavia, per le opere cinematografiche, i Paesi dell’Unione hanno la facoltà di stabilire che la durata della protezione termini cinquanta anni dopo che l’opera sia stata resa accessibile al pubblico col consenso dell’autore, o, qualora ciò non si verifichi, nei cinquanta anni successivi alla realizzazione dell’opera, che la durata della protezione termini cinquanta anni dopo tale realizzazione.

3) Per le opere anonime o pseudonime, la durata della protezione concessa dalla presente Convenzione termina cinquanta anni dopo che l’opera sia stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, allorché lo pseudonimo adottato dall’autore non lascia dubbi sulla sua identità, la durata della protezione è quella prevista all’alinea 1). Ove l’autore di un’opera anonima o pseudonima riveli la propria identità entro il periodo sopra indicato, il termine di protezione applicabile sarà quello previsto all’alinea 1). I Paesi dell’Unione non hanno l’obbligo di proteggere le opere anonime e pseudonime, allorché è presumibile che il loro autore sia morto da cinquanta anni.

4) è riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di stabilire la durata della protezione delle opere fotografiche e di quelle delle arti applicate, protette in qualità di opere artistiche; tuttavia questa durata non potrà essere inferiore a venticinque anni computati dalla data della realizzazione di una tale opera.

5) Il termine di protezione postuma e i termini di cui ai precedenti alinea 2), 3) e 4) decorrono dalla data della morte dell’autore o da quella dell’evento contemplato in quest’alinea, ma la loro durata va nondimeno computata soltanto dal primo gennaio dell’anno successivo a quello della morte o dell’evento.

6) I Paesi dell’Unione hanno la facoltà di concedere una durata di protezione superiore a quelle previste negli alinea precedenti.

7) I Paesi dell’Unione vincolati dall’Atto di Roma della presente Convenzione e la cui legislazione, in vigore al momento della firma del presente Atto, concede durate inferiori a quelle previste negli alinea precedenti, hanno la facoltà di mantenerle aderendo a questo Atto o ratificandolo.

8) La durata è comunque regolata dalla legge del Paese dove è richiesta la protezione; tuttavia, salvo diversa disposizione legislativa del medesimo, la durata della protezione non può eccedere quella stabilita nel Paese d’origine dell’opera.

Articolo 7-bis

Le disposizioni dell’articolo precedente sono del pari applicabili quando il diritto d’autore spetta in comune ai collaboratori di un’opera, con la riserva che i termini successivi alla morte dell’autore vanno computati dalla data della morte dell’ultimo collaboratore superstite.

Articolo 8

Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno, per tutta la durata dei loro diritti sull’opera originale, il diritto esclusivo di fare od autorizzare la traduzione delle loro opere.

Articolo 9

1) Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma.

2) è riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di permettere la riproduzione delle predette opere in taluni casi speciali, purché una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale dell’opera e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell’autore.

3) Qualsiasi registrazione sonora o visiva è considerata riproduzione ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 10

1) Sono lecite le citazioni tratte da un’opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.

2) Restano fermi gli effetti della legislazione dei Paesi dell’Unione e degli accordi particolari tra essi stipulati o stipulandi, per quanto concerne la facoltà d’utilizzare lecitamente opere letterarie o artistiche a titolo illustrativo nell’insegnamento, mediante pubblicazioni, emissioni radiodiffuse o registrazioni sonore o visive, purché una tale utilizzazione sia fatta conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.

3) Le citazioni e utilizzazioni contemplate negli alinea precedenti dovranno menzionare la fonte e, se vi compare, il nome dell’autore.

Articolo 10-bis

1) è riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di permettere la riproduzione per mezzo della stampa, la radiodiffusione o la trasmissione per filo al pubblico di articoli di attualità su argomenti economici, politici, religiosi, pubblicati in giornali o riviste periodiche, oppure di opere radiodiffuse aventi lo stesso carattere, nei casi in cui la riproduzione, la radiodiffusione o la predetta trasmissione non ne siano espressamente riservate. Tuttavia, la fonte deve essere sempre chiaramente indicata; la sanzione di questo obbligo è stabilita dalla legislazione del Paese dove la protezione è richiesta.

2) è del pari riservato alla legislazione dei Paesi dell’Unione di stabilire le condizioni alle quali, nei resoconti di avvenimenti di attualità mediante la fotografia, la cinematografia, la radiodiffusione o la trasmissione per filo al pubblico, le opere letterarie od artistiche viste o udite durante l’avvenimento possono, nella misura giustificata dalle finalità informative, essere riprodotte e rese accessibili al pubblico.

Articolo 11

1) Gli autori di opere drammatiche, drammatico-musicali e musicali hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1º la rappresentazione e l’esecuzione pubbliche delle loro opere, comprese la rappresentazione e l’esecuzione pubbliche con qualsiasi mezzo o procedimento; 2º la trasmissione pubblica, con qualsiasi mezzo, della rappresentazione e dell’esecuzione delle loro opere.

2) Gli stessi diritti sono conferiti agli autori di opere drammatiche o drammatico-musicali per tutta la durata dei loro diritti sull’opera originale, per quanto concerne la traduzione delle loro opere.

Articolo 11-bis

1) Gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1º la radiodiffusione delle loro opere o la comunicazione al pubblico di esse mediante qualsiasi altro mezzo atto a diffondere senza filo segni, suoni od immagini; 2º ogni comunicazione al pubblico, con o senza filo, dell’opera radiodiffusa, quando tale comunicazione sia eseguita da un ente diverso da quello originario; 3º la comunicazione al pubblico, mediante altoparlante o qualsiasi altro analogo strumento trasmettitore di segni, suoni od immagini, dell’opera radiodiffusa.

2) Spetta alle legislazioni dei Paesi dell’Unione di determinare le condizioni per l’esercizio dei diritti previsti nel precedente alinea 1), ma tali condizioni avranno effetto strettamente limitato al Paese che le abbia stabilite. In nessun caso esse possono ledere il diritto morale dell’autore, nè il diritto spettante all’autore stesso di ottenere un equo compenso, che, in mancanza di amichevole accordo, sarà fissato dall’autorità competente.

3) Salvo patto contrario, l’autorizzazione rilasciata in conformità dell’alinea 1) del presente articolo non implica quella di registrare, mediante strumenti riproduttori di suoni od immagini, l’opera radiodiffusa. E’ tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la disciplina delle registrazioni effimere effettuate da un ente di radiodiffusione coi propri mezzi e per le sue emissioni. Dette legislazioni possono autorizzare la conservazione di siffatte registrazioni in archivi ufficiali, in considerazione del loro eccezionale carattere documentario.

Articolo 11-ter

1) Gli autori di opere letterarie hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1º la recitazione pubblica delle loro opere, inclusa la recitazione pubblica mediante qualsiasi mezzo o procedimento; 2º la trasmissione pubblica mediante qualsiasi mezzo della recitazione delle loro opere.

2) Gli stessi diritti sono conferiti agli autori di opere letterarie per tutta la durata dei loro diritti sull’opera originale, per quanto concerne la traduzione delle loro opere.

Articolo 12

Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare adattamenti, variazioni e altre trasformazioni delle loro opere.

Articolo 13

1) Ciascun Paese dell’Unione può, per quanto lo concerne, stabilire riserve e condizioni relative al diritto esclusivo dell’autore di un’opera musicale e dell’autore delle parole, la cui registrazione con l’opera musicale sia già stata autorizzata da quest’ultimo, di autorizzare la registrazione sonora di detta opera musicale, con, se è il caso, le parole; queste riserve e condizioni hanno però effetto strettamente limitato al Paese che le abbia stabilite e non possono in alcun caso ledere il diritto, spettante all’autore, di ottenere un equo compenso, che, in mancanza di amichevole accordo, sarà fissato dall’autorità competente.

2) Le registrazioni di opere musicali realizzate in un Paese dell’Unione, in conformità dell’art. 13. 3) delle Convenzioni firmate a Roma il 2 giugno 1928 e a Bruxelles il 26 giugno 1948, potranno, in tale Paese, essere riprodotte senza il consenso dell’autore dell’opera musicale fino allo scadere di un termine di due anni decorrente dalla data in cui il detto Paese è vincolato dal presente atto.

3) Le registrazioni effettuate a norma degli alinea 1) e 2) del presente articolo e importate, senza autorizzazione delle parti interessate, in un Paese dove non siano lecite, possono esservi sequestrate.

Articolo 14

1) Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1º l’adattamento e la riproduzione cinematografica di dette opere e la messa in circolazione delle opere in tal modo adattate o riprodotte; 2º la rappresentazione pubblica, l’esecuzione pubblica e la trasmissione per filo al pubblico delle opere in tal modo adattate o riprodotte.

2) L’adattamento in qualsiasi altra forma artistica delle produzioni cinematografiche tratte da opere letterarie od artistiche è soggetto, senza pregiudizio dell’autorizzazione degli autori di dette produzioni, all’autorizzazione dell’autore dell’opera originale.

3) Le disposizioni dell’art. 13. 1) non sono applicabili.

Articolo 14-bis

1) Senza pregiudizio dei diritti dell’autore dell’opera eventualmente adattata o riprodotta, l’opera cinematografica è protetta come un’opera originale. Il titolare del diritto d’autore sull’opera cinematografica gode degli stessi diritti dell’autore di un’opera originale, inclusi i diritti contemplati nell’articolo precedente.

2) a) Spetta alla legislazione del Paese dove la protezione è richiesta di stabilire i titolari del diritto d’autore sull’opera cinematografica.
b) Tuttavia, nei Paesi dell’Unione la cui legislazione comprende fra i titolari gli autori dei contributi apportati alla realizzazione dell’opera cinematografica, questi, se si sono impegnati a fornire tali contributi, non potranno, salvo stipulazione contraria o particolare, opporsi alla riproduzione, alla messa in circolazione, alla rappresentazione ed esecuzione pubbliche, alla trasmissione per filo al pubblico, alla radiodiffusione e comunicazione al pubblico, all’aggiunta di sottotitoli e al doppiaggio dei testi dell’opera cinematografica.
c) Spetta alla legislazione del Paese dell’Unione dove il produttore dell’opera cinematografica ha sede o residenza abituale di stabilire se, per l’applicazione del comma b), il suddetto impegno debba rivestire la forma del contratto scritto o d’altro equivalente atto scritto. E’ tuttavia riservata alla legislazione del Paese dell’Unione dove la protezione è richiesta la facoltà di esigere che questo impegno sia un contratto scritto o altro atto scritto equivalente. I Paesi che fanno uso di questa facoltà dovranno notificarlo al Direttore Generale mediante una dichiarazione scritta ch’egli comunicherà senza indugio a tutti gli altri Paesi dell’Unione.
d) Per “stipulazione contraria o particolare” devesi intendere qualsiasi condizione restrittiva contemplata in detto impegno.

3) Tranne diversa norma della legislazione nazionale, le disposizioni dell’alinea 2 b) non sono applicabili agli autori di scenari, dialoghi ed opere musicali, creati per la realizzazione dell’opera cinematografica, nè al realizzatore principale di essa. Tuttavia, i Paesi dell’Unione, la cui legislazione non prevede l’applicazione dell’alinea 2 b) al predetto realizzatore, dovranno notificarlo al Direttore Generale mediante una dichiarazione scritta ch’egli comunicherà senza indugio a tutti gli altri Paesi dell’Unione.

Articolo 14-ter

1) Per quel che concerne le opere d’arte originali e i manoscritti originali di scrittori e compositori, l’autore — o, dopo la sua morte, le persone od istituzioni legittimate secondo la legislazione nazionale — ha un diritto inalienabile alla cointeressenza in qualsiasi operazione di vendita di cui l’opera sia oggetto dopo la prima cessione effettuata dall’autore.

2) La protezione stabilita dall’alinea precedente può essere invocata in ciascun Paese dell’Unione, ma solo ove la legislazione nazionale dell’autore ammetta tale protezione e nella misura consentita dalla legislazione del Paese dove essa è richiesta.

3) Le modalità di riscossione e l’ammontare dei diritti sono determinati da ciascuna legislazione nazionale.

Articolo 15

1) Affinché gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione siano fino a prova contraria ritenuti tali, ed ammessi in conseguenza ad agire contro i contraffattori davanti ai tribunali dei Paesi dell’Unione, è sufficiente che il nome dell’autore sia indicato sull’opera nei modi d’uso. Il presente alinea è applicabile anche se il nome sia uno pseudonimo, purché questo non lasci dubbi sull’identità dell’autore.

2) Si presume produttore di un’opera cinematografica, fino a prova contraria, la persona fisica o giuridica il cui nome è indicato su detta opera nei modi d’uso.

3) Per le opere anonime e per le opere pseudonime diverse da quelle menzionate nell’alinea 1), l’editore, il cui nome sia indicato sull’opera, è, senza necessità di altre prove, considerato quale rappresentante dell’autore; in tal veste egli è legittimato a salvaguardarne e a farne valere i diritti. La disposizione del presente alinea non è più applicabile, quando l’autore abbia rivelato la propria identità e dimostrato tale sua qualità.

4) a) Per le opere non pubblicate di cui è ignota l’identità dell’autore, il quale può tuttavia presumersi come appartenente ad un Paese dell’Unione, è riservata alla legislazione di questo Paese la facoltà di designare l’autorità competente a rappresentare l’autore e abilitata a salvaguardarne a e farne valere i diritti nei Paesi dell’Unione.
b) I paesi dell’Unione che, in forza di questa disposizione, procederanno a una tale designazione, la notificheranno al Direttore Generale mediante una dichiarazione scritta contenente tutte le informazioni relative all’autorità in tal modo designata. Il Direttore Generale comunicherà senza indugio questa dichiarazione a tutti gli altri Paesi dell’Unione.

Articolo 16

1) Ogni opera contraffatta può essere sequestrata nei Paesi dell’Unione nei quali l’opera originale ha diritto alla protezione legale.

2) Le disposizioni dell’alinea precedente sono del pari applicabili alle riproduzioni provenienti da un Paese dove l’opera non è protetta o ha cessato di esserlo.

3) Il sequestro è eseguito in conformità alla legislazione di ciascun Paese.

Articolo 17

Le disposizioni della presente Convenzione non possono in alcun modo recare pregiudizio al diritto spettante al Governo di ciascuno dei Paesi dell’Unione di consentire, vigilare e vietare, mediante provvedimenti legislativi o di polizia interna, la circolazione, la rappresentazione, l’esportazione di qualsiasi opera o produzione, nei cui confronti l’autorità competente abbia ad esercitare il diritto stesso.

Articolo 18

1) La presente Convenzione si applica a tutte le opere che al momento della sua entrata in vigore non siano ancora cadute in pubblico dominio nel loro Paese d’origine per effetto della scadenza della durata di protezione.

2) Pertanto, se un’opera, per effetto della scadenza della durata di protezione che le era anteriormente riconosciuta, è caduta in pubblico dominio nel Paese dove la protezione è richiesta, l’opera stessa non vi sarà nuovamente protetta.

3) L’applicazione di tale principio ha luogo conformemente alle clausole contenute nelle convenzioni particolari stipulate o stipulande a tale effetto tra Paesi dell’Unione. In mancanza di siffatte stipulazioni, ciascun Paese determina, per quanto lo riguarda, le modalità relative a tale applicazione.

4) Le disposizioni precedenti si applicano ugualmente in caso di nuove accessioni all’Unione e nel caso in cui la protezione sia estesa in applicazione dell’art. 7 o per abbandono di riserve.

Articolo 19

Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono di rivendicare l’applicazione delle più larghe disposizioni che fossero emanate dalla legislazione di un Paese dell’Unione.

Articolo 20

I Governi dei Paesi dell’Unione si riservano il diritto di concludere tra loro accordi particolari, in quanto questi conferiscano agli autori diritti più estesi di quelli concessi dalla Convenzione, ovvero contengano altre stipulazioni che non siano in contrasto con la presente Convenzione. Rimangono applicabili le disposizioni degli accordi esistenti che soddisfino le condizioni precitate.

Articolo 21

1) Disposizioni particolari concernenti i Paesi in via di sviluppo figurano nell’Annesso.

2) Con riserva delle disposizioni dell’art. 28, 1 b), l’Annesso forma parte integrante del presente Atto.

Articolo 22

1) a) L’Unione ha un’Assemblea composta dei Paesi dell’Unione vincolati dagli articoli 22 a 26.
b) Il Governo di ogni Paese è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l’ha designata.

2) a) L’Assemblea:
i) tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell’Unione e l’applicazione della presente Convenzione;
ii) impartisce all’Ufficio internazionale della proprietà intellettuale (denominato in seguito “Ufficio internazionale”) contemplato dalla Convenzione istitutiva dell’Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale (denominata in seguito “Organizzazione”) le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenuto debito conto delle osservazioni dei Paesi dell’Unione che non sono vincolati dagli articoli 22 a 26;
iii) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore Generale dell’Organizzazione relative all’Unione e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell’Unione;
iv) elegge i membri del Comitato esecutivo dell’Assemblea;
v) esamina ed approva le relazioni e le attività del Comitato esecutivo e gli impartisce le direttive;
vi) stabilisce il programma, adotta il bilancio preventivo triennale dell’Unione e ne approva i conti di chiusura;
vii) adotta il regolamento finanziario dell’Unione;
viii) crea i comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell’Unione;
ix) decide quali Paesi non membri dell’Unione, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori.
x) adotta le modificazioni degli articoli 22 e 26;
xi) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell’Unione;
xii) svolge qualsiasi altro compito che la presente Convenzione comporta;
xiii) esercita, ove li abbia accettati, i diritti che le vengono conferiti dalla Convenzione istitutiva dell’Organizzazione.
b) L’Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall’Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.

3) a) Ciascun Paese membro dell’Assemblea dispone di un voto.
b) La metà dei Paesi membri dell’Assemblea costituisce il quorum.
c) Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero dei Paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell’Assemblea, questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell’Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti. L’Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai Paesi membri dell’Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli ad esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutive, purché nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.
d) Con riserva delle disposizioni dell’art. 26. 2), l’Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
e) L’astensione non è considerata voto.
f) Un delegato può rappresentare un solo Paese e votare a nome di esso.
g) I Paesi dell’Unione che non sono membri dell’Assemblea sono ammessi alle riunioni come osservatori.

4) a) L’Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore Generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l’Assemblea generale dell’Organizzazione.
b) L’Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Direttore Generale a richiesta del Comitato esecutivo o d’un quarto dei Paesi membri dell’Assemblea.

5) L’Assemblea adotta il suo regolamento interno.

Articolo 23

1) L’Assemblea ha un Comitato esecutivo.

2) a) Il Comitato esecutivo è composto dai Paesi eletti dall’Assemblea tra i propri membri. Inoltre, con riserva delle disposizioni dell’art. 25. 7b), il Paese sul cui territorio l’Organizzazione ha sede dispone, ex officio, di un seggio nel Comitato.
b) Il Governo di ogni Paese membro del Comitato esecutivo è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l’ha designata.

3) Il numero dei Paesi membri del Comitato esecutivo corrisponde al quarto del numero dei Paesi membri dell’Assemblea. Nel calcolo dei seggi da occupare, il resto della divisione per quattro non è preso in considerazione.

4) Eleggendo i membri del Comitato esecutivo, l’Assemblea deve tener conto di un’equa ripartizione geografica e della necessità, per i Paesi partecipi degli Accordi particolari stipulabili in relazione all’Unione di far parte del Comitato esecutivo.

5) a) I membri del Comitato esecutivo sono in funzione dalla chiusura della sessione dell’Assemblea che li ha eletti fino al termine della successiva sessione ordinaria dell’Assemblea.
b) I membri del Comitato esecutivo sono rieleggibili nel limite massimo dei due terzi di essi.
c) L’assemblea stabilisce le modalità d’elezione e dell’eventuale rielezione dei membri del Comitato esecutivo.

6) a) Il Comitato esecutivo:
i) prepara il progetto d’ordine del giorno dell’Assemblea;
ii) sottopone all’Assemblea le proposte relative ai progetti del programma e del bilancio preventivo triennale dell’Unione preparati dal Direttore Generale;
iii) si pronuncia, nei limiti del programma e del preventivo triennale, sui programmi e sui preventivi annuali preparati dal Direttore generale;
iv) sottopone all’Assemblea, con gli opportuni commenti, le relazioni periodiche del Direttore Generale e i rapporti annuali di verifica dei conti;
v) prende qualsiasi provvedimento utile per l’esecuzione, da parte del Direttore Generale, del programma dell’Unione, giusta le decisioni dell’Assemblea e tenendo conto delle circostanze createsi nell’intervallo tra due sessioni ordinarie della medesima;
vi) svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti nel quadro della presente Convenzione.
b) Il Comitato esecutivo statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall’Organizzazione previa consultazione del Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.

7) a) Il Comitato esecutivo si riunisce una volta all’anno in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore Generale, per quanto possibile nel medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si riunisce il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
b) Il Comitato esecutivo è convocato in sessione straordinaria dal Direttore Generale sia per iniziativa di quest’ultimo, sia a richiesta del suo presidente o di un quarto dei suoi membri.

8) a) Ciascun Paese membro del Comitato esecutivo dispone di un voto.
b) La metà dei Paesi membri del Comitato esecutivo costituisce il quorum.
c) Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi.
d) L’astensione non è considerata voto.
e) Un delegato può rappresentare un solo Paese e votare a nome di esso.

9) I Paesi dell’Unione che non sono membri del Comitato esecutivo sono ammessi alle riunioni come osservatori.

10) Il Comitato esecutivo adotta il suo regolamento interno.

Articolo 24

1) a) I compiti amministrativi spettanti all’Unione sono svolti dall’Ufficio internazionale, che succede all’Ufficio dell’Unione, riunito all’Ufficio dell’Unione istituito dalla Convenzione internazionale per la protezione della proprietà industriale.
b) L’Ufficio internazionale assicura in particolare la segreteria dei diversi organi dell’Unione.
c) Il Direttore Generale dell’Organizzazione è il più alto funzionario dell’Unione e la rappresenta.

2) L’Ufficio internazionale raccoglie e pubblica le informazioni relative alla protezione del diritto d’autore. Ciascun Paese dell’Unione comunica, il più presto possibile, all’Ufficio internazionale il testo di ogni nuova legge e ogni altro atto ufficiale relativi alla protezione del diritto d’autore.

3) L’Ufficio internazionale pubblica una rivista mensile.

4) L’Ufficio internazionale fornisce, a qualsiasi Paese dell’Unione che ne faccia richiesta, informazioni sulle questioni relative alla protezione del diritto d’autore.

5) L’Ufficio internazionale conduce studi e presta servizi destinati a facilitare la protezione del diritto d’autore.

6) Il Direttore Generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea, del Comitato esecutivo e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro. Il Direttore Generale o un membro del personale da lui designato è, d’ufficio, segretario di questi organi.

7) a) L’Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell’Assemblea e in collaborazione con il Comitato esecutivo, le conferenze di revisione delle disposizioni della Convenzione, eccettuate quelle degli articoli 22 a 26.
b) L’Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.
c) Il Direttore Generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.

8) L’Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.

Articolo 25

1) a) L’Unione ha un bilancio preventivo.
b) Il bilancio preventivo dell’Unione comprende gli introiti e le spese proprie dell’Unione, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se è il caso, la somma messa a disposizione del bilancio dalla Conferenza dell’Organizzazione.
c) Sono considerate spese comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all’Unione, bensì anche a un’altra o ad altre Unioni amministrate dall’Organizzazione. Il contributo dell’Unione a tali spese comuni è proporzionale all’interesse che dette spese presentano per essa.

2) Il bilancio dell’Unione è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall’Organizzazione.

3) Il bilancio dell’Unione è finanziato dalle seguenti risorse:
i) i contributi dei Paesi dell’Unione;
ii) le tasse e le somme riscosse per i servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione;
iii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell’Ufficio internazionale concernenti l’Unione, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
v) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi.

4) a) Per determinare la loro quota contributiva al bilancio, i Paesi dell’Unione si ripartiscono in sette classi e pagano contributi annui in rapporto al seguente numero di unità:
Classe I       25
Classe II     20
Classe III    15
Classe IV    10
Classe V        5
Classe VI       3
Classe VII     1
b) Salvo che non l’abbia già fatto, ciascun Paese indica, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o d’adesione, in quale delle classi suindicate desidera essere collocato. Esso conserva nondimeno la facoltà di cambiare classe; tuttavia, se sceglie una classe inferiore, lo deve comunicare all’Assemblea in occasione di una delle sue sessioni ordinarie. Il cambiamento di classe prenderà effetto all’inizio dell’anno civile successivo a tale sessione.
c) Il rapporto tra l’ammontare del contributo annuo di ciascun Paese e il totale dei contributi annui al bilancio dell’Unione pagati da questi Paesi è uguale al rapporto tra il numero di unità della classe in cui il Paese è collocato e il numero totale di unità dell’insieme dei Paesi.
d) I contributi sono esigibili al 1º gennaio di ogni anno.
e) Un Paese in mora nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo diritto di voto, in nessuno degli organi dell’Unione di cui è membro, se l’ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Paese può essere autorizzato a conservare l’esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finché quest’ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.
f) Qualora il bilancio non sia ancora adottato all’inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell’anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.

5) L’ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione è stabilito dal Direttore Generale, che ne fa rapporto all’Assemblea e al Comitato esecutivo.

6) a) L’Unione possiede un fondo di rotazione costituito mediante un pagamento unico effettuato da ciascun Paese dell’Unione. Se il fondo diviene insufficiente, l’Assemblea ne decide l’aumento.
b) L’ammontare del pagamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo del Paese per l’anno in cui il fondo è costituito o l’aumento è deciso.
c) La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dall’Assemblea, su proposta del Direttore Generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.

7) a) L’accordo di sede concluso con il Paese sul territorio del quale l’Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni. L’ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Paese e l’Organizzazione. Fintanto che dura il suo obbligo di concedere anticipazioni, il Paese dispone ex officio di un seggio in seno al Comitato esecutivo.
b) Il Paese contemplato nel comma a) e l’Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l’impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell’anno in cui è stata notificata.

8) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Paesi dell’Unione, oppure da controllori esteri designati, col loro consenso, dall’Assemblea.

Articolo 26

1) Proposte di modificazione degli articoli 22, 23, 24, 25 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun Paese membro dell’Assemblea, dal Comitato esecutivo o dal Direttore Generale. Questi comunica le proposte ai Paesi membri dell’Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all’esame dell’Assemblea.

2) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell’alinea i) va adottata dall’Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell’art. 22 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.

3) Ogni modificazione degli articoli elencati nell’alinea 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore Generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d’accettazione effettuata conformemente alle loro regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri dell’Assemblea al momento in cui la modificazione è stata adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola tutti i Paesi che sono membri dell’Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore, o che ne divengono membri più tardi; tuttavia, una modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei Paesi dell’Unione vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.

Articolo 27

1) La presente Convenzione sarà sottoposta a revisioni, allo scopo di introdurvi miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell’Unione.

2) A tal fine delle conferenze avranno luogo, successivamente, in uno dei Paesi dell’Unione, tra i delegati dei Paesi stessi.

3) Con riserva delle disposizioni dell’art. 26 applicabili alla modificazione degli articoli 22 a 26, qualsiasi revisione del presente Atto, incluso l’Annesso, esige l’unanimità dei voti espressi.

Articolo 28

1) a) Ciascuno dei Paesi dell’Unione che ha firmato il presente Atto può ratificarlo e, se non l’ha firmato, può aderirvi. Gli strumenti di ratifica o d’adesione sono depositati presso il Direttore Generale.
b) Ciascun Paese dell’Unione può dichiarare nello strumento di ratifica o di adesione, che la sua ratifica o adesione non è applicabile agli articoli 1 a 21 e all’Annesso; tuttavia, se tale Paese ha già fatto una dichiarazione in conformità all’art. VI. 1) dell’Annesso, può solamente dichiarare nel detto strumento che la ratifica o l’adesione non si applica agli articoli 1 a 20.
c) Ciascun Paese dell’Unione che, conformemente al comma b) abbia escluso dagli effetti della ratifica o dell’adesione le disposizioni contemplate nel detto comma può dichiarare, in qualsiasi momento, che estende gli effetti della sua ratifica o della sua adesione a queste disposizioni. Tale dichiarazione va depositata presso il Direttore Generale.

2) a) Gli articoli 1 a 21 e l’Annesso entrano in vigore tre mesi dopo che siano state soddisfatte le due condizioni seguenti:
i) almeno cinque Paesi dell’Unione abbiano ratificato il presente Atto o vi abbiano aderito senza fare la dichiarazione secondo l’alinea 1) b);
ii) La Spagna, gli Stati Uniti d’America, la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord siano diventati patti della Convenzione universale sul diritto d’autore, riveduta a Parigi il 24 luglio 1971.
b) L’entrata in vigore contemplata al comma a) è effettiva riguardo ai Paesi dell’Unione che, almeno tre mesi prima della predetta entrata in vigore, hanno depositato gli strumenti di ratifica o di adesione non contenenti la dichiarazione conforme all’alinea 1) b).
c) Riguardo a ogni Paese dell’Unione a cui non si applichi il comma b) e che ratifichi il presente Atto o vi aderisca senza fare la dichiarazione secondo l’alinea 1) b), gli articoli 1 a 21 e l’Annesso entreranno in vigore tre mesi dopo la data in cui il Direttore Generale ha notificato il deposito dello strumento di ratifica o di adesione considerato, a meno che una data posteriore non sia stata indicata nello strumento depositato. In quest’ultimo caso, gli articoli 1 a 21 e l’Annesso entreranno in vigore, riguardo a questo Paese, alla data così indicata.
d) Le disposizioni dei commi a) e c) non pregiudicano l’applicazione dell’art. VI dell’Annesso.

3) Riguardo a ogni Paese dell’Unione che ratifichi il presente Atto o vi aderisca con o senza la dichiarazione secondo l’alinea 1) b), gli articoli 22 a 38 entreranno in vigore tre mesi dopo la data in cui il Direttore Generale ha notificato il deposito dello strumento di ratifica o di adesione considerato, a meno che una data posteriore non sia stata indicata nello strumento depositato. In quest’ultimo caso, gli articoli 22 a 38 entreranno in vigore nei riguardi di questo Paese alla data così indicata.

Articolo 29

1) Qualsiasi Paese estraneo all’Unione può aderire al presente Atto e divenire così parte della presente Convenzione e membro dell’Unione. Gli strumenti di adesione vanno depositati presso il Direttore Generale.

2) a) Con riserva del comma b), la presente Convenzione entra in vigore nei riguardi di qualsiasi Paese estraneo all’Unione tre mesi dopo la data in cui il Direttore Generale ha notificato il deposito del suo strumento di adesione, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento depositato. In quest’ultimo caso, la presente Convenzione entra in vigore nei riguardi di questo Paese alla data così indicata.
b) Se l’entrata in vigore in applicazione del comma a) precede l’entrata in vigore degli articoli 1 a 21 e dell’Annesso in applicazione dell’art. 28. 2) a), il suddetto Paese sarà vincolato, nell’intervallo, dagli articoli 1 a 20 dell’Atto di Bruxelles della presente Convenzione, che sono sostituiti agli articoli 1 a 21 e all’Annesso.

Articolo 29-bis

La ratifica del presente Atto o l’adesione a questo Atto da parte di qualsiasi Paese che non sia vincolato dagli articoli 22 a 38 dell’Atto di Stoccolma della presente Convenzione vale, al solo scopo di poter applicare l’art. 14. 2) della Convenzione istitutiva dell’Organizzazione, ratifica dell’Atto di Stoccolma o adesione a quest’Atto con la limitazione prevista dall’art. 28. 1) b) i) di tale Atto.

Articolo 30

1) Con riserva delle eccezioni permesse dall’alinea 2) del presente articolo, dall’art. 28. 1) b), dall’art. 33. 2), come pure dall’Annesso, la ratifica o la adesione implica, di pieno diritto, l’accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nella presente Convenzione.

2) a) Ciascun Paese dell’Unione, ratificando il presente Atto o aderendovi, può, con riserva dell’articolo V. 2) dell’Annesso, conservare il beneficio delle riserve anteriormente formulate, a condizione che faccia una dichiarazione in tal senso depositando il suo strumento di ratifica o di adesione.
b) Qualsiasi Paese estraneo all’Unione può dichiarare, aderendo alla presente Convenzione e con riserva dell’articolo V. 2) dell’Annesso, che esso intende sostituire, almeno provvisoriamente, all’art. 8 del presente Atto, concernente il diritto di traduzione, le disposizioni dell’art. 5 della Convenzione di Berna del 1886 completata a Parigi nel 1896, fermo restando che tali disposizioni non riguardano se non la traduzione in una lingua di uso generale in questo Paese. Con riserva dell’art. 1. 6) b) dell’Annesso, ciascun Paese ha la facoltà, per quanto concerne il diritto di traduzione delle opere il cui Paese di origine fa uso di tale riserva, di applicare una protezione equivalente a quella accordata da quest’ultimo Paese.
c) Ciascun Paese può ritirare queste riserve in qualsivoglia momento, mediante notificazione al Direttore Generale.

Articolo 31

1) Ciascun Paese può dichiarare nel suo strumento di ratifica o di adesione, o notificare per iscritto al Direttore Generale in qualsiasi ulteriore momento, che la presente Convenzione è applicabile a tutti o a parte dei territori, designati nella dichiarazione o nella notificazione, dei quali esso cura le relazioni con l’estero.

2) Ogni Paese che ha fatto una tale dichiarazione o ha effettuato una tale notificazione può, in qualsivoglia momento, notificare al Direttore Generale che la presente Convenzione cessa di essere applicabile a tutti o a parte dei predetti territori.

3) a) Ogni dichiarazione fatta in forza dell’alinea 1) prende effetto alla data stessa della ratifica o dell’adesione nel cui strumento sia inclusa, mentre ogni notificazione fatta in forza del medesimo alinea prende effetto tre mesi dopo essere stata notificata dal Direttore Generale.
b) Ogni notificazione effettuata in forza dell’alinea 2) prende effetto dodici mesi dopo che il Direttore Generale l’ha ricevuta.

4) Il presente articolo non potrà essere interpretato come implicante il riconoscimento o l’accettazione tacita da parte di un qualunque Paese dell’Unione della situazione di fatto di ogni territorio cui la presente Convenzione è resa applicabile da parte di un altro Paese dell’Unione in forza di una dichiarazione fatta in base all’alinea 1).

Articolo 32

1) Il presente Atto sostituisce, per i rapporti tra i Paesi dell’Unione e nella misura in cui esso si applica, la Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 e gli Atti che l’hanno successivamente riveduta. Gli atti precedentemente in vigore continueranno ad essere applicabili, nel loro complesso o nella misura in cui il presente Atto non li sostituisce in forza della frase precedente, per i rapporti con i Paesi dell’Unione che non ratificano il presente Atto o non vi aderiscono.

2) I Paesi estranei all’Unione che aderiscono al presente Atto, lo applicano, con riserva delle disposizioni dell’alinea 3), nei riguardi di ogni Paese dell’Unione che non ne sia parte o, pur essendolo, abbia fatto la dichiarazione prevista nell’art. 28 1) b). Tali Paesi ammettono che il Paese dell’Unione considerato, nelle sue relazioni con essi:
i) applichi le disposizioni del più recente Atto di cui sia partecipe e
ii) con riserva delle disposizioni dell’art. I. 6) dell’Annesso, abbia la facoltà di adottare la protezione al livello previsto dal presente Atto.

3) I Paesi che hanno invocato il beneficio di una qualunque delle facoltà previste dall’Annesso possono applicare le disposizioni dell’Annesso che riguardano la o le facoltà di cui hanno invocato il beneficio nei loro rapporti con gli altri Paesi dell’Unione i quali non siano vincolati dal presente Atto, a condizione che questi ultimi Paesi abbiano accettato questa applicazione.

Articolo 33

1) Ogni controversia tra due o più Paesi dell’Unione relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione che non sia stata composta mediante negoziati, potrà venir deferita da uno qualunque dei Paesi interessati alla Corte internazionale di Giustizia mediante una richiesta conforme agli Statuti della Corte, a meno che i Paesi interessati non concordino altro modo per dirimerla. L’Ufficio internazionale dovrà, ad opera del Paese attore, essere informato del deferimento della controversia alla Corte e darne notizia agli altri Paesi dell’Unione.

2) Ogni Paese può, al momento della firma del presente Atto o del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni dell’alinea 1). Per quanto concerne le controversie tra un tale Paese e qualsiasi altro Paese dell’Unione, le disposizioni dell’alinea 1) non sono applicabili.

3) Ogni Paese che abbia fatto una dichiarazione in conformità alle disposizioni dell’alinea 2) può, in qualsiasi momento, ritirarla mediante notificazione indirizzata al Direttore Generale.

Articolo 34

1) Con riserva delle disposizioni dell’art. 29-bis, l’entrata in vigore degli articoli 1 a 21 e dell’Annesso preclude ad ogni Paese l’adesione o la ratifica di Atti anteriori della presente Convenzione.

2) L’entrata in vigore degli articoli 1 a 21 e dell’Annesso preclude ad ogni Paese la facoltà di fare la dichiarazione in forza dell’art. 5 del Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo annesso all’Atto di Stoccolma.

Articolo 35

1) La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limitazioni di durata.

2) Ciascun Paese potrà denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore Generale. Tale denuncia implica anche la denuncia di tutti gli Atti anteriori e avrà effetto solo nei riguardi del Paese che l’avrà fatta, la Convenzione rimanendo in vigore ed esecutiva per gli altri Paesi dell’Unione.

3) La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore Generale ne avrà ricevuto la notificazione.

4) La facoltà di denuncia prevista dal presente articolo non potrà essere esercitata prima del decorso di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui il Paese è divenuto membro dell’Unione.

Articolo 36

1) Ogni Paese parte della presente Convenzione s’impegna ad adottare, conformemente alla propria costituzione, i provvedimenti necessari per assicurare l’applicazione della Convenzione stessa.

2) Resta inteso che, dal momento in cui diviene parte della presente Convenzione, un Paese deve essere in grado, giusta la propria legislazione interna, di attuare le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 37

1) a) Il presente Atto è firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese e francese e, con riserva delle disposizioni dell’alinea 2), è depositato presso il Direttore Generale.
b) Il Direttore Generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle lingue tedesca, araba, spagnola, italiana e portoghese, e nelle altre lingue che l’Assemblea dovesse indicare.
c) In caso di contestazione circa l’interpretazione dei diversi testi, fa fede il testo francese.

2) Il presente Atto rimane aperto alla firma fino al 31 gennaio 1972. Fino a tale data, l’esemplare previsto all’alinea 1) a) sarà depositato presso il Governo della Repubblica francese.

3) Il Direttore Generale trasmette due copie certificate conformi del testo firmato del presente Atto ai Governi di tutti i Paesi dell’Unione e al Governo da ogni altro Paese che ne faccia domanda.

4) Il Direttore Generale fa registrare il presente Atto presso la Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

5) Il Direttore Generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell’Unione le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d’adesione, le dichiarazioni incluse in questi strumenti o fatte in applicazione degli articoli 28. 1) c), 30. 2) a) e b) e 33. 2), l’entrata in vigore di ogni disposizione del presente Atto, le denunce notificate e le notificazioni fatte in applicazione degli articoli 30. 2 c), 31. 1) e 2), 33. 3) e 38. 1), come pure le notificazioni previste nell’Annesso.

Articolo 38

1) I Paesi dell’Unione che non hanno ratificato il presente Atto o che non vi hanno aderito e che non sono vincolati dagli articoli 22 a 26 dell’Atto di Stoccolma possono, fino al 26 aprile 1975, esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dai suddetti articoli come se fossero vincolati dagli stessi. Ogni Paese che intende valersi di questa facoltà depositerà a tal fine presso il Direttore Generale una notificazione scritta, che prende effetto alla data del suo ricevimento. Tali Paesi sono ritenuti membri dell’Assemblea fino allo scadere del detto periodo.

2) Fintanto che tutti i Paesi dell’Unione non siano divenuti membri della Organizzazione, l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione funge ugualmente da Ufficio dell’Unione e il suo Direttore Generale da Direttore di questo Ufficio.

3) Allorché tutti i Paesi dell’Unione saranno divenuti membri dell’Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell’Ufficio dell’Unione saranno trasferiti all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione.

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