Il contratto di edizione musicale è un contratto atipico, ovvero non disciplinato direttamente dalla Legge 22 Aprile 1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, e si sostanzia nel contratto con il quale l’autore di un’opera musicale cede ad un terzo, c.d. editore, tutti i diritti di utilizzazione dell’opera stessa, dietro il pagamento di un corrispettivo economico. Oggetto del contratto di edizione musicale è l’opera o le opere musicali con la possibilità di utilizzazione economica della/delle stesse inerenti la pubblicazione, l’esecuzione, la riproduzione dell’opera o la diffusione con qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, e qualunque sia il supporto tecnico.
Il contratto di edizione musicale trova una prima ed indiretta disciplina giuridica con riferimento al dettato ex art. 118 della Legge 22 Aprile 1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, “il contratto con il quale l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno,..” con riferimento al contratto di edizione per le stampe (contratto tipico).
Una maggiore disciplina è contenuta nell’art. 119 della Legge 22 Aprile 1941, n. 633, “Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all’autore nel capo dell’edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto“. Per tutto il resto si applicano i principi generali del diritto in materia di contratti, enunciati nel Codice Civile.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “Il contratto di edizione musicale, in quanto privo di una disciplina legale, al di fuori delle indicazioni contenute nell’art. 119 della Legge 22 Aprile 1941, n. 633, costituisce un negozio atipico. Ne consegue che l’accertamento dei diritti e degli obblighi delle parti non costituisce una “quaestio iuris”, ma integra piuttosto una “quaestio voluntatis”, consistente nella esatta ricostruzione della volontà delle parti, e come tale è riservato al giudice del merito“. (Cass., n. 26626/2008).
Alla cessione dell’opera corrisponde il diritto dell’autore al percepimento della somma di denaro che solitamente viene individuata in percentuale per la riproduzione e l’esecuzione dell’opera medesima. Più in generale, nella determinazione del contratto e della durata dello stesso, rileva, in modo incidente, la volontà delle parti.