Contrassegno SIAE: Tutela del Diritto D’autore

contrassegnoOsserva la Suprema Corte di Cassazione che, in tema di diritto d’autore, nel caso di detenzione per la vendita di supporti privi del contrassegno Siae, oggetto della tutela penale è qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento o altro supporto, per i quali è prescritta l’apposizione del contrassegno da parte della Siae e che siano privi del contrassegno medesimo, con la conseguenza che la mancanza del contrassegno è equiparata alla contraffazione o alterazione dello stesso.

E’ noto che la rilevanza penale, ai sensi dell’art. 171 ter, comma 1, lett. d), L. n. 633 del 1941 della violazione dell’obbligo di apposizione del contrassegno Siae è stata rivalutata alla luce della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea ( 8 novembre 2007), che ha prodotto effetti di notevole rilevanza sul piano dell’applicazione delle norme penali nazionali in tema di diritto d’autore.

I Giudici europei si sono pronunciati in via pregiudiziale sulla compatibilità delle norme nazionali in tema di contrassegno Siae con gli artt. 3, 23 e 27 Trattato di Roma (CE) del 25 marzo 1957 nonché con gli artt. 1, 8, 10 e 11 della direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 e con le direttive 92/100/CEE e 2001/29/CE, che prevedono un obbligo di informazione da parte degli Stati membri nei confronti della Commissione europea “nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche”, volto a consentire alle istituzioni comunitarie di verificare la compatibilità delle regole nazionali col principio di libera circolazione delle merci e di promuovere eventualmente l’armonizzazione delle regole tecniche di ciascuno Stato.

Tale obbligo di comunicazione era stato originariamente fissato con la direttiva 83/189/CEE, dalla cui data di entrata in vigore (31 marzo 1983) doveva considerarsi sussistente per lo Stato Italiano il dovere di avviare la procedura di informazione prevista a livello europeo.

La Corte di Giustizia, con la richiamata sentenza del 2007, ha ricondotto nel concetto di “regola tecnica” ex art. 1 direttiva 98/34/CE l’obbligo del contrassegno Siae fissato dalla legge stabilendo, sul rilievo che lo Stato Italiano non aveva adempiuto ad alcun obbligo di informazione, l’inopponibilità nei confronti dei privati delle norme nazionali che impongono l’apposizione del contrassegno Siae.

Per effetto del principio di prevalenza del diritto comunitario sul diritto nazionale, anche in materia penale, e dell’efficacia vincolante nell’ordinamento interno delle pronunce della Corte di Giustizia della Comunità Europea, la Corte di Cassazione ha affermato la non opponibilità ai privati della normativa sul contrassegno Siae quale effetto della mancata comunicazione della stessa alla Commissione Europea in adempimento della normativa comunitaria relativa alle “regole tecniche”.

Ciò comporta il venir meno unicamente dei reati caratterizzati dalla sola mancanza del contrassegno Siae, con conseguente obbligo, per i giudici nazionali, di disapplicazione, nelle fattispecie di reato di cui agli artt. 171 bis, commi primo e secondo, e 171 ter della L. n. 633 del 1941, che prevedono la mancanza del contrassegno quale elemento costitutivo, della relativa normativa ove non notificata.

Con D.P.C.M. n. 31/2009 è stato approvato il nuovo regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi dell’art. 181 bis, L. n. 633 del 1941 e, con il comunicato del 7 maggio 2009, il Ministero per i beni e le attività culturali ha annunciato che il citato regolamento costituisce “il testo definitivo della regola tecnica oggetto del procedimento di notifica n. 2008/0162/1, avviato, allo stato di progetto, in data 23.4.2008” e che “la suddetta procedura è stata posta in essere e si è conclusa in conformità alla direttiva n. 98/34/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche”.

Ne consegue che le regole tecniche poste a protezione del diritto d’autore possono essere legittimamente opposte ai privati a seguito dell’adempimento, da parte dello Stato italiano, dell’obbligo di notificazione e, dunque, da tale momento le disposizioni penali incentrate sulla violazione dell’obbligo di apposizione del contrassegno possono essere nuovamente applicate, anche se con esclusivo riferimento ai fatti commessi successivamente all’osservanza della procedura di comunicazione alla Commissione europea.

Corte di Cassazione Sent. n. 49580 Anno 2015

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