Contraffazione di marchi e segni distintivi accertata in via testimoniale
La contraffazione di marchi e segni distintivi può essere accertata in via testimoniale?
In punto di diritto, si deve ricordare che la contraffazione di marchi e segni distintivi può essere accertata anche attraverso l’escussione di soggetti qualificati che vantino particolari conoscenze in materia, e quindi a maggior ragione a mezzo di consulenti del P.M., la cui valutazione di attendibilità attiene al giudizio di merito, ed è come tale preclusa in sede di legittimità.
Il costante insegnamento giurisprudenziale della Corte Suprema di legittimità, espresso proprio nello specifico della deposizione testimoniale sulla contraffazione di marchi, in virtù del quale “il divieto di apprezzamenti personali, previsto dall’art. 194 c.p.p., non è riferibile ai fatti che siano stati direttamente percepiti dal teste, al quale, a causa della speciale condizione di soggetto qualificato, per le conoscenze che gli derivano dalla sua abituale e specifica attività, non può essere precluso di esprimere apprezzamenti, se questi sono inscindibili dalla deposizione sui fatti stessi. (Nella specie la Corte ha ritenuto non vietati gli apprezzamenti di un ispettore della ditta distributrice del marchio del bene presunto contraffatto)” (Cass. Sez. 3, n. 11939 del 1.10.98, dep. 18.11.98, rv. 2127.73; conf. Cass. Sez. 5, n. 38221 del 12.6.2008, dep. 7.10.2008, rv. 241312; Cass. Sez. 2, n. 2322 del 12.12.95, dep. 2.3.96, rv. 204031; per l’analoga giurisprudenza maturata anche sotto l’imperio del previgente c.p.p. v., altresì, Cass. Sez. 3, n. 1542 del 24.10.84, dep. 12.2.85, rv. 167888).
Logico corollario di tale giurisprudenza è che la contraffazione di marchi e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività e quindi, a maggior ragione, a mezzo consulenti del PM, la cui valutazione di attendibilità rientra nella sfera del merito, in quanto tale preclusa in sede di legittimità.
Corte di Cassazione sentenza n. 42329 del 2023