La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la tutela contro la contraffazione dei marchi, oltre ai criteri di valutazione dell’affinità e della confondibilità dei beni/prodotti.
La tutela contro la contraffazione dei marchi è configurabile solo quando essi siano confondibili, perché utilizzati per prodotti identici o affini, ovvero appartenenti allo stesso genere, in relazione alla loro intrinseca natura, alla clientela cui sono destinati ed ai bisogni che tendono a soddisfare.
L’indagine rilevante ai fini del giudizio di confondibilità deve perciò essere condotta valutando se i beni o i prodotti siano ricercati ed acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche, o strettamente correlate, tali per cui l’affinità funzionale esistente fra quei beni o prodotti ed i relativi settori merceologici induca il consumatore a ritenere che essi provengano dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dal dato meramente estrinseco dell’eventuale identità/diversità dei canali di commercializzazione.
Quando poi ci si trovi in presenza di un marchio notorio o rinomato, al quale il pubblico ricollega non solo un prodotto, ma un prodotto di qualità “soddisfacente” e che quindi garantisce un successo del prodotto stesso a prescindere dalle sue qualità intrinseche, il giudizio di affinità deve essere formulato ( anche nella disciplina dei marchi interpretata conformemente alla direttiva 21 dicembre 1988, n. 89/104/CEE e previgente rispetto alle modifiche introdotte con il D.lgs. 4 dicembre 1992 n. 480 – quale espressione di un vero e proprio “favor legis” nei confronti dei marchi notori), secondo un criterio più largo di quello adoperato per i marchi comuni, occorrendo tener conto del pericolo di confusione in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio famoso la fabbricazione anche di altri prodotti, non rilevantemente distanti sotto il piano merceologico e non caratterizzati , di per sé, da alta specializzazione, cosicché il prodotto meno noto si avvantaggi di quello notorio e del suo segno.
Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 1 Num. 33 Anno 2017