Consulenza tecnica. Controllo di legittimità, con particolare riferimento alla prova scientifica
Va, in premessa, ricordato che alla Corte di cassazione in sede di controllo di legittimità non può essere chiesto di dirimere direttamente questioni relative alla valutazione delle prove, implicanti o meno la soluzione di contrasti testimoniali e la connessa indagine sull’attendibilità delle deposizioni, come pure delle relazioni tecnico-peritali, ovvero la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Cass., Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981).
Tale impostazione non è mutata, a seguito dell’introduzione nell’ordinamento processuale della regola di giudizio compendiata nella formula dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio». La sua eventuale violazione rileva in sede di legittimità esclusivamente se si traduce nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza; ciò anche quando in sede di merito, su segnalazione della difesa, sia emersa una duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto (Cass., Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013).
Con particolare riferimento alla prova scientifica, è stato precisato che il giudice della legittimità non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta; essa deve solo verificare se la spiegazione dal medesimo giudice fornita sia razionale e logica (da ultimo, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 58465 del 10/10/2018; Sez. 5, n. 6754 del 07/10/2014, dep. 2015).
La Corte di cassazione, in altri termini, non è giudice del sapere scientifico, ma è chiamata a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto. Ne deriva che il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti di una consulenza (Cass., Sez. 5, n. 6754 del 07/10/2014, dep. 2015).
Costituendo oggetto del sindacato di legittimità la motivazione del giudice di merito e l’affidabilità delle informazioni utilizzate nel percorso argomentativo e non certamente la diretta valutazione degli esiti della prova è incensurabile, pur in assenza di una perizia d’ufficio, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, purché la sentenza dia conto, con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Cass., Sez. 3, n. 13997 del 25/10/2017, dep. 2018; Sez. 4, Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015; n. 45126 del 06/11/2008).
Se l’accertamento tecnico ha natura psichiatrica, qualora le conclusioni dei periti o dei consulenti siano insanabilmente divergenti, il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento concernente la capacità di intendere e di volere deve necessariamente riguardare i criteri che hanno determinato la scelta tra le opposte tesi scientifiche; il che equivale a verificare se il giudice del merito abbia dato congrua ragione della scelta e si sia soffermato sulla tesi che ha creduto di non dovere seguire e, nell’effettuare tale operazione, abbia tenuto costantemente presenti le altre risultanze processuali e abbia con queste confrontato le tesi recepite. (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 686 del 03/12/2013, dep. 10/01/2014).
Corte di Cassazione, Penale Sez. 1, Sent. n. 28561 dell’ 08/03/2022