Il giudizio di autenticità di un’opera d’arte è un tipico giudizio tecnico, che solo uno specialista è in grado di compiere attraverso una consulenza tecnica.
Ne consegue che il Giudice legittimamente, nell’ambito del procedimento sottoposto al suo esame, e salvo l’ipotesi in cui sia egli stesso un intenditore d’arte, o meglio particolarmente addottrinato su quel particolare artista e quel periodo storico di riferimento, oltre che dotato degli strumenti tecnici di indagine, si affida per il relativo accertamento al parere di un esperto esterno.
L’accertamento tecnico effettuato da un esperto esterno non significa attribuire alla consulenza tecnica il ruolo di una “prova legale”, nozione tecnico-giuridica da riservarsi, solitamente ad altre fattispecie (cfr. art. 2700, 2702, 2733, 2 °comma, C.c.).
La consulenza tecnica svolta da un esperto all’uopo nominato resta, invero, sottoposta al libero apprezzamento del Giudice, il quale può ritenere di aderirvi, come invece reputarla incompleta o insufficiente.
Nello stesso modo anche la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di alcun valore probatorio, onde il Giudice del merito, così come non è tenuto a contrastare tutte le argomentazioni difensive degli avvocati, allo stesso modo non è obbligato a rispondere a tutti gli argomenti che siano esposti in una consulenza tecnica di parte.
Né, ove vada di contrario avviso, è imposto al Giudice del merito di analizzarne e ti confutarne il contenuto, e ciò pur quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del consulente tecnico esterno.
Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 1 n. 10937 del 2016