Connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti
Nella giurisprudenza della Corte di legittimità è consolidata la affermazione secondo cui il criterio discretivo tra la l’ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass., Sez. 4 – , Sentenza n. 34754 del 20/11/2020, in cui la Corte ha ritenuto correttamente individuato, nei confronti dell’imputato, il dolo del concorso nel reato di cui all’art. 73, DPR 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione della sua presenza nel veicolo all’interno del quale i complici conversavano di pagamenti di partite di “fumo”, della sua presenza nell’abitazione nella quale i complici effettuavano le cessioni di sostanza stupefacente, e del suo arresto a seguito del rinvenimento di cocaina a bordo del veicolo, da lui condotto, sul quale viaggiava assieme ad un complice; conf., Cass., Sez. 3, Sentenza n. 41055 del 22/09/2015, in cui la Corte ha invece escluso che fosse sufficiente per configurare il concorso nella detenzione di sostanza stupefacente l’accertamento di un rapporto di coabitazione nell’appartamento in cui la droga era custodita, non ravvisando a carico del convivente alcun obbligo giuridico di impedire ai sensi dell’art. 40 comma 2 cod. pen.; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 34985 del 16/07/2015).
Per altro verso, le SS.UU. hanno da tempo chiarito che in caso di detenzione di sostanze stupefacenti, non è configurabile il favoreggiamento, perché “nei reati permanenti qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve – salvo che non sia diversamente previsto – in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale” (così Cass., Sez. U., n. 36258 del 24/05/2012).
Concorso di persone nel reato e Connivenza non punibile
Ed è allora opportuno ribadire che ai fini della configurabilità di un’ipotesi di concorso di persone nel reato, non è necessario il previo accordo, essendo sufficiente un’intesa spontanea intervenuta nel corso dell’azione criminosa che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso (cfr., Cass., Sez. 1 – , Sentenza n. 28794 del 15/02/2019; Sez. 6, Sentenza n. 1271 del 05/12/2003; Sez. 2, Sentenza n. 44301 del 19/10/2005; Sez. 5, Sentenza n. 25894 del 15/05/2009; Sez. 2, Sentenza n. 18745 del 15/01/2013, in cui la Corte ha spiegato che in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, in quanto l’attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso, talché assume carattere decisivo l’unitarietà del “fatto collettivo” realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui).
Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza n. 4793 del 10 febbraio 2022