Concorso formale tra due reati e bis in idem

Concorso formale tra Ordinanza che Sospensione Conflittuale di vicinato Rinnovazione Allontanamento dalla Aggravante dell'esposizione alla pubblica fede Riqualificazione del fatto Il reato di furto Sostituzione della pena della reclusione beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale Disegno o modello comunitario Fabbricazione e commercio di beni Provvedimento di nomina dell'amministrazione di sostegno Interruzione del processo Successione a titolo Residenza abituale Atti posti in essere da soggetto Intervento obbligatorio Associazione temporanea di imprese Stato di abbandono del minore straniero Stato di abbandono Mobbing e Straining Danni conseguenti ad attività lavorativa eccedente la ragionevole tollerabilità Rapporto tra testo scritto Espromissione Liquidazione del danno ascrivibile alla condotta illecita Disponibilità Legittima difesa Valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa Circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa stato di figlio nei confronti del genitore intenzionale Criterio del “disputatum” Assegno bancario postdatato Liquidazione del danno biologico trasmissibile Biglietto del gioco del lotto Contrasto di giudicati Risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche Documento nuovo in grado di appello Offerta informale Risoluzione del contratto di affitto al coltivatore diretto Consulenza tecnica La confessione La gelosia rinnovazione dell'istruzione dibattimentale Coinvolgimento del minore Conseguenze giuridiche del reato di rapina Elemento soggettivo nell'omicidio preterintenzionale Dolo eventuale nel delitto di lesioni Sentenza di assoluzione Riapertura dell'istruttoria in appello Vizio di motivazione deducibile in cassazione Danno endofamilare Offerta non formale Circolazione della prova Verbale di accertamento di un incidente stradale Diritto del possessore al rimborso delle spese per riparazioni straordinarie della cosa Pactum de non exequendo ad tempus Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili Domanda di revocazione per errore di fatto Circolazione di veicoli Terzo trasportato Sinistro stradale con pluralità di danneggiati Clausole claims made Privata dimora rendita vitalizia Imputazione del pagamento Istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta Servitù per vantaggio futuro Contratto condizionale Azione surrogatoria Acquisto di immobile da uno dei coniugi successivamente al matrimonio Clausola penale Dazione differita della caparra confirmatoria Risoluzione del contratto preliminare per inadempimento Sottrazione internazionale di minore Impossibilità di provvedere ai propri interessi rate swap Intervento in appello costitutore di una banca di dati Competenza del Tribunale per i minorenni Limiti del giudicato Affidamento familiare "sine die" Compensazione impropria Deindicizzazione Interruzione del processo Incapacità a testimoniare Risarcimento del danno subito dal figlio Reati culturali Dare in sposa la propria figlia Relazione sentimentale durante il matrimonio Il requisito della continenza Bacheca facebook Principio di libertà della prova Pressione psicologica Ripetibilità delle somme percepite a titolo di assegno di mantenimento Risarcimento del terzo trasportato comunione de residuo Marchio di impresa Assunzione della prova testimoniale Impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio Alterazione o cambiamento delle abitudini di vita della persona offesa Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza Termini a difesa Obbligazione assunta da un coniuge Risarcimento del danno non patrimoniale alla madre e ai fratelliConcorso formale tra due reati e bis in idem

L’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345.

Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

La possibilità di concorso formale tra i due reati non ha implicazioni automatiche sulla questione di bis in idem.

La Consulta, (sentenza 31 maggio 2016, n. 200) infatti, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen., ha escluso che la possibilità astratta che due fattispecie, commesse con un’unica azione od omissione, concorrano tra loro consenta di prescindere dalla verifica circa la medesimezza del fatto nella chiave “materiale” sopra evidenziata e di processare comunque nuovamente l’imputato già condannato per il primo reato.
La Corte costituzionale, di contro, ha anche escluso che automaticamente si possa giungere a conclusioni contrarie, e cioè non è corretto ritenere che, ogni qualvolta vi sia concorso formale tra due reati, vi sia necessariamente medesimezza del fatto e debba operare, pertanto, il divieto di bis in idem.
E tali conclusioni sono coerenti con una concezione del principio suddetto che i giudici costituzionali auspicano che si sviluppi «in una dimensione esclusivamente processuale», precludendo una seconda iniziativa penale, laddove uno stesso “fatto” sia già stato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo. Nell’ottica di verifica suddetta, dunque, è necessario valutare se il fatto già giudicato con pronuncia assolutoria sia il “medesimo” (o idem factum) nuovamente contestato secondo lo schema della coincidenza della triade fenomenica “condotta-nesso causale evento naturalistico” ai sensi della lettura costituzionalmente legittima dell’art. 649 cod. proc. pen.

Con riferimento allo specifico reato di stalking la Corte ha chiarito che “La pronunzia assolutoria per il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen., passata in giudicato, non preclude la celebrazione del giudizio per il reato di minaccia che ne costituisca una porzione di condotta, quando gli atti persecutori si siano sostanziati, oltre che nel profferire frasi intimidatorie, anche in ulteriori comportamenti molesti e minatori determinanti uno o più degli eventi tipici dello “stalking”, non sussistendo identità del fatto storico rilevante per la violazione del divieto di “bis in idem, secondo l’interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016. (Cass., Sez. 5, n. 20859 del 17/03/2021, Rv.281267; analogamente in relazione ai rapporti tra le fattispecie di stalking e di violazione di domicilio Sez. 5, n. 22043 del 30/6/2020)“.

Corte di Cassazione penale Sez. 5, sentenza n. 7825 del 2023

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