L’art. 177 C.c., comma 1, lett. a), nel prevedere che costituiscono oggetto) della comunione “gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali“, ricomprende nel proprio disposto gli atti acquisitivi di ogni genere di “bene”, inteso quale oggetto di ogni tipo di diritti, non contenendo la norma alcuna specificazione delimitativa.
Infatti la comunione di cui all’art. 177 C.c. e segg., costituisce un istituto che prevede uno schema normativo non finalizzato, come quello della comunione ordinaria regolata dall’art. 1100 C.c., e segg., alla tutela della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione della posizione dei coniugi nel suo ambito, con speciale riferimento al regime degli acquisti, in relazione al quale la ratio della disciplina, che è quella di attribuirli in comunione ad entrambi i coniugi, trascende il carattere del bene della vita che venga acquisito e la natura reale o personale del diritto che forma oggetto.
Con la conseguenza che, i crediti, così come diritti a struttura complessa come i diritti azionari, in quanto “beni” ai sensi degli artt. 810, 812 e 813 C.c., sono suscettibili di entrare nella comunione, ove non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell’art. 177 C.c., poste dall’art. 179 C.c.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità si è già espressa nel senso che restano esclusi dalla comunione legale, ai sensi dell’art. 177 , comma 1, lett. a), C.c., solo i meri diritti di credito che non abbiano una componente patrimoniale suscettibile di acquisire un valore di scambio, come quelli derivanti da un contratto preliminare di compravendita, dalla partecipazione ad una cooperativa edilizia a contributo erariale o da un deposito bancario, e che vi sono invece ricompresi, oltre ai titoli obbligazionari, i titoli di partecipazione azionaria e le quote di fondi d’investimento, che hanno una componente patrimoniale suscettibile di acquisire un valore di scambio.
Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 1 Num. 9845 Anno 2012