La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la competenza a decidere sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna.
Nel caso di specie a seguito di opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di messa alla prova proposta dall’imputato, il Giudice per le indagini preliminari emetteva decreto di citazione a giudizio dell’imputato davanti al Tribunale in composizione monocratica.
Quest’ultimo proponeva conflitto di competenza, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione.
Secondo il Giudice, competente a decidere sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell’art. 464 bis C.p.P. è il giudice per le indagini preliminari.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 bis C.p.P. avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, competente a decidere è il giudice per le indagini preliminari e non il giudice del dibattimento (da ultimo, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6777 del 08/01/2019).
Il sistema individua per l’accesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova, sedi, limiti temporali e scansioni analoghi a quelli previsti per l’accesso al giudizio abbreviato o al patteggiamento, cosicché il giudice chiamato a decidere sulla richiesta formulata dall’imputato non può che essere, anche per tale procedimento speciale, il giudice che, in ciascuna delle sedi individuate, “procede“. Sicché, nel caso in cui detta richiesta sia stata presentata con l’atto di opposizione a decreto penale di condanna, tale giudice va individuato nel Giudice per le indagini preliminari, che avendo la disponibilità del fascicolo deve essere considerato il giudice che (ancora) procede.
D’altra parte, al conflitto tra il giudice del dibattimento e il giudice delle indagini preliminari non è applicabile la previsione dell’art. 28, comma 2, C.p.P., che fissa il principio della prevalenza della decisione del giudice dibattimentale su quella del giudice dell’udienza preliminare, dal momento che il contrasto “non verte sull’adozione di un atto meramente propulsivo, ma su cognizione di merito” (Cass., Sez. 1, n. 15194 del 24/03/2009; Cass., Sez. 1, n. 16203 del 04/02/2010; Cass., Sez. 1, n. 44565 del 25/11/2010).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 1 n. 25215 Anno 2021