La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento si pronuncia in merito alla ritenuta utilizzabilità del contenuto delle chat captate dagli apparecchi Blackberry.
In particolare la questione concerne l’omesso ricorso alla rogatoria internazionale per ottenere i dati identificativi dei codici PIN e lo svolgimento delle operazioni di intercettazione su utenze con sistema Blackberry.
La destinazione ad uno specifico “nodo” telefonico, posto in Italia, delle telefonate estere, provenienti da una determinata zona (c.d. instradamento) consente la captazione di telefonate che transitano dalle centrali collocate nel territorio dello Stato Italiano, e cioè attraverso i c.d. ponti telefonici e non rende perciò necessario il ricorso alla rogatoria internazionale, in quanto l’intera attività di captazione e registrazione si svolge sul territorio dello Stato.
Non è necessario esperire una rogatoria internazionale allorquando l’attività di captazione e di registrazione del flusso comunicativo avvenga in Italia e tanto sia nel caso di utenza mobile italiana in uso all’estero sia nel caso di utenza mobile straniera in uso in Italia, richiedendosi il ricorso alla rogatoria solo nell’ipotesi in cui l’attività captativa sia diretta a percepire contenuti di comunicazioni o conversazioni transitanti unicamente su territorio straniero.
Il che conferma il principio, del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale si deve far ricorso alla rogatoria internazionale solo nei casi in cui l’attività captativa è diretta a percepire contenuti di comunicazioni o conversazioni che transitano unicamente su territorio straniero, il che dà spiegazione alla richiesta di assistenza giudiziaria ad uno Stato estero.
Ciò che dunque rileva non è la nazionalità dell’utenza da intercettare quanto se l’intercettazione sia compiuta o meno nel territorio italiano.
Questi assunti valgono anche in riferimento alle intercettazioni che non riguardano comunicazioni tramite telefono ma conversazioni via chat.
Le chat, anche se non contestuali, come nella messaggistica Blackberry, costituiscono un flusso di comunicazioni e per acquisirne il contenuto si deve far ricorso alla disciplina delle intercettazioni ex artt. 266 C.p.P. e seguenti.
Del resto anche la dottrina più attenta ai delicati rapporti tra sistema delle intercettazioni telematiche e nuove tecnologie ha osservato che per la chat di Blackberry, l’intercettazione avviene proprio con il tradizionale sistema, ossia monitorando il codice PIN del telefono (ovvero il codice IMEI), che risulta associato in maniera univoca ad un nickname, e svolgendo a livello tecnico le operazioni di intercettazione, ossia la captazione.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 5818 Anno 2016