Beni Paesaggistici: azioni di deturpamento

beni paesaggisticiL’art. 181, Decreto Legislativo n. 42 del 2004 stabilisce, al primo comma, che “chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall’articolo 44, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

Al successivo comma 1-bis, dell’ art. 181 è quindi disposto che “la pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori su beni paesaggistici di cui al comma 1: a) ricadano su immobili od aree che per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi”.

Ciò premesso, con sentenza n. 56 del 23 marzo 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, in esame, nella parte in cui prevede: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

Tali condotte, pertanto, risultano oggi assoggettate alla previsione di cui al comma 1 della norma in esame, che le qualifica come contravvenzioni e le sanziona con la pena dell’arresto e dell’ammenda.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 30539 Anno 2016

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