L’art.176 D.L.vo 22.1.2004 n.42 sanziona penalmente chiunque si impossessi di beni culturali indicati nell’art.10 appartenenti allo Stato ai sensi dell’art.91.
E’ vero che l’art.10 comma 3 richiamato dall’art.176 definisce beni culturali altresì le cose mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico archeologico,…particolarmente importante…, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 (vale a dire Stato, Regioni ed altri Enti pubblici o persone giuridiche).
Risulta però, chiaramente, dal testo normativo che è richiesto un qualificato interesse archeologico, culturale, storico soltanto per i beni appartenenti a privati, ma non per quelli appartenenti allo Stato.
Per la configurabilità quindi del reato di cui all’art.176, trattandosi di beni per legge appartenenti allo Stato, non è necessario che essi abbiano un interesse culturale qualificato, né che siano qualificati come tali nel provvedimento amministrativo di cui all’art.13 medesimo D.L.vo n. 42 del 2004.
Va ribadito, quindi, l’indirizzo interpretativo, già formatosi sotto la vigenza dell’abrogato D.L.vo 29.10.1999 n.490 ed anche con riferimento al D.L.vo 42/04 , secondo cui
per l’impossessamento illecito di beni appartenenti allo Stato, non è necessario che i beni siano qualificati come tali da un formale provvedimento della pubblica amministrazione, essendo sufficiente la desumibilità della sua natura culturale dalle stesse caratteristiche dell’oggetto, non essendo richiesto neppure un particolare pregio.
Non occorre, pertanto, alcun provvedimento formale che dichiari l’interesse artistico, storico, archeologico delle cose di cui il privato sia stato trovato in possesso, quando quest’ultimo non dimostri di esserne legittimo proprietario, sicchè si possa affermare, anche sulla base di adeguati elementi indizianti, che gli stessi sono stati oggetto di ritrovamento ed essendo, peraltro, sufficiente l’accertamento dei requisiti culturali del bene.
Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata, dal momento che il possesso di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico (appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato fin dal momento della loro scoperta) deve ritenersi illegittimo, il detentore ha l’onere di dimostrare di averli legittimamente acquistati ai sensi degli artt. 43, 44, 46 L.1.6.1939 n.1089.
Corte di Cassazione sentenza n. 41070 del 2011