Bacheca facebook. Commento offensivo
Postare un commento offensivo sulla bacheca facebook integra l’ipotesi aggravata di cui al terzo comma dell’art. 595 c.p.?
Secondo la giurisprudenza di legittimità i reati di ingiurie e diffamazione possono essere commessi a mezzo di internet, (cfr. a partire dalla fondamentale ed esaustiva Cass., Sez. 5, 17 novembre 2000, n. 4741 e poi 4 aprile 2008 n. 16262, 16 luglio 2010 n. 35511 e, da ultimo, 28 ottobre 2011 n. 44126) e che tale ipotesi integrano l’ipotesi aggravata di cui al terzo comma della norma incriminatrice in ordine al reato di cui all’art. 595 c.p. (cfr. altresì sul punto, Cass., Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012).
Ed infatti, il reato tipizzato al terzo comma dell’art. 595 c.p.p. quale ipotesi aggravata del delitto di diffamazione trova il suo fondamento nella potenzialità, nella idoneità e nella capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone, ancorchè non individuate nello specifico ed apprezzabili soltanto in via potenziale, con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa. D’altra parte lo strumento principe della fattispecie criminosa in esame è quello della stampa, al quale il codificatore ha giustapposto “qualsiasi altro mezzo di pubblicità“, giacchè anche in questo caso, per definizione, si determina una diffusione dell’offesa ed in tale tipologia, quella appunto del mezzo di pubblicità, ha fatto rientrare la lezione ermeneutica della corte, ad esempio, un pubblico comizio (Sez. 5, n. 9384 del 28/05/1998) ovvero (Sez. 5, 6/4/11, n. 29221) l’utilizzo, al fine di inviare un messaggio, della posta elettronica secondo le modalità del “forward” e cioè verso una pluralità di destinatari. Detti arresti risultano infatti argomentati con il rilievo che, sia un comizio che la posta elettronica, vanno considerati mezzi di pubblicità, giacchè idonei a provocare una ampia e indiscriminata diffusione della notizia tra un numero indeterminato di persone.
Si osserva che anche la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo per questo di una bacheca facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca facebook non avrebbe senso), sia perché l’utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione.
Identificata nei termini detti, la condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza, pertanto, la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dal terzo comma dell’art. 595 c.p.
Corte di Cassazione, Sez. I Penale, sentenza 8 giugno 2015, n. 24431