Articolo 8 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

Articolo 8 Convenzione per la salvaguardia dei diritti Articolo 10 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo Concorso di persone nel reato Disciplina sull'assenza Sequestro di persona a scopo di estorsione Rapina Travisamento della prova forma dell'impugnazione Mancata assunzione di una prova decisiva Sentenza predibattimentale di proscioglimento Il principio di ne bis in idem Incidente probatorio Reato continuato Induzione indebita a dare o promettere utilità Attenuante del ravvedimento operoso Attenuante della collaborazione processuale Attenuanti generiche La sospensione condizionale della pena Prova e indizi Responsabilità Applicazione della pena su richiesta delle parti Misure alternative alla detenzione carceraria Defendendi Il principio di offensività Reato continuato Atti sessuali con minorenne Particolare tenuità del fatto Il reato di furto Regime di procedibilità per taluni reati Ricettazione Omicidio preterintenzionale beni culturaliArticolo 8 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, (“la Convenzione”)

Nel caso di specie il ricorrente denuncia altresì la violazione del diritto al rispetto della propria vita familiare a causa del regime detentivo speciale, e si appella all’articolo 8 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, così redatto:

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non può aversi interferenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di questo diritto a meno che questa ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il benessere economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà degli altri.

La Corte ricorda di aver già dovuto deliberare sul fatto di sapere se le limitazioni previste dall’applicazione dell’articolo 41bis in materia di vita privata e familiare di alcuni detenuti nonché l’allontanamento dal luogo di detenzione dal domicilio della famiglia di un detenuto costituiscano delle ingerenze ingiustificate dal punto di vista del paragrafo 2 dell’articolo 8 della Convenzione (vedi la sentenza Messina c. Italia (n° 2), n° 25498, §§ 59-74, CEDU 2000-X e Indelicato c. Italia (dec.), n° 31143/96, 6 luglio 2000).
La Corte ricorda la sua giurisprudenza secondo cui il regime previsto dall’articolo 41bis tende a tagliare i legami esistenti tra la persona interessata e il suo ambiente criminoso di provenienza, per ridurre il rischio di veder utilizzare i contatti personali di tali detenuti con le strutture delle organizzazioni criminose del suddetto ambiente.
Prima dell’introduzione del regime speciale, molti pericolosi detenuti riuscivano a conservare la loro posizione in seno all’organizzazione criminosa a cui appartenevano, a scambiare informazioni con gli altri detenuti e con l’esterno, ed a organizzare ed a far eseguire crimini.
La Corte ha ritenuto che, tenuto conto della specificità del fenomeno della criminalità organizzata, soprattutto di stampo mafioso, e del fatto che spesso le visite familiari sono state il tramite di ordini e di istruzioni per il mondo esterno, le restrizioni, certo notevoli, delle visite e i controlli che ne accompagnano lo svolgimento, nonché l’allontanamento dalla famiglia non possono risultare sproporzionate rispetto ai legittimi scopi perseguiti (vedi Salvatore c. Italia (dec.), n° 37827/97, 9 gennaio 2001).
Per concludere, la Corte ritiene che le limitazioni al diritto del ricorrente al rispetto della propria vita familiare non siano andate oltre quanto, ai sensi dell’articolo 8 § 2, è necessario, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione del crimine.

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sentenza dell’8 gennaio 2008 – Ricorso n. 9870/04 – Ercolano c/Italia

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