La disciplina delle aree naturali protette rientra, invero, nella competenza esclusiva dello Stato in materia di “tutela dell’ambiente” ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ed è contenuta nella Legge n. 394 del 1991 che detta i principi fondamentali della materia, ai quali la legislazione regionale è chiamata ad adeguarsi, assumendo anche i connotati di normativa interposta.
L’art. 1 della Legge n. 394 del 1991 afferma che: “La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese”.
L’art. 2 della Legge n. 394 del 1991 classifica, difatti, le aree naturali protette in parchi nazionali e regionali (art. 2, commi 1 e 2), a seconda del loro rilievo nazionale o locale, e in riserve naturali, statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati (art. 2, comma 3).
Mentre i parchi hanno finalità generali di protezione e valorizzazione della natura, le riserve (oltre ad avere di regola dimensioni molto più ridotte) hanno principalmente una finalità di natura conservativa connessa alla presenza di specifici valori floro-faunistici o di diversità biologica.
Con specifico riferimento all’ambiente marino, poi, l’art. 2, comma 4, della Legge n. 394 del 1991 distingue le aree particolarmente protette e quelle definite dall’art. 25 della Legge n. 979 del 1982, in base alla quale le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l’importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.
Ai sensi dell’art. 18 della medesima Legge n. 394 del 1991, il Ministro dell’ambiente istituisce le aree protette marine: l’istituto è imperniato sulla centralità del ruolo dello Stato anche nella fase di gestione (art. 19) e, in generale, nella disciplina richiamata (art. 20). L’ambito marino, diversamente da quello terrestre, risulta, dunque, caratterizzato da un prevalente interesse statale.
CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 36 ANNO 2017